Concorso per 84 ufficiali dell'esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 84
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 30-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  29 settembre 2011) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 84 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, ar ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-08-2011
Data Scadenza bando 29-09-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  29 settembre 2011)
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi  84
  ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle  Armi  di
  fanteria,    cavalleria,    artiglieria,    genio,     trasmissioni
  dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
  materiali  dell'Esercito  e  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   di
  commissariato dell'Esercito. 

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina ad ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare, e l'articolo 2186 che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di indire tre  concorsi,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in  servizio  permanente  nel
ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale  dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito  e  nel  ruolo  speciale  del
Corpo di commissariato dell'Esercito per l'anno 2011; 
    Ritenuto che il sempre maggiore impegno  delle  Forze  armate  in
contesti   operativi   internazionali   richieda    quale    elemento
indispensabile del bagaglio tecnico-professionale  dell'ufficiale  in
servizio permanente la conoscenza della lingua inglese sin dalla fase
iniziale della sua carriera  e  che  appare  pertanto  indispensabile
appurarne la conoscenza anche in fase di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato  alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,  foglio  n.  281  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il  personale  militare  ed,  in  particolare,
l'articolo 15, comma 3 che prevede le modalita'  di  sostituzione  in
caso - tra gli altri - di temporanea assenza del  Direttore  generale
per il personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la nomina del generale di divisione aerea Roberto Zappa a
Vice Direttore generale della Direzione  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di 60 (sessanta)  ufficiali  in
servizio permanente  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito,   con
riserva di 9 (nove) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
carabinieri) e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio e con riserva di 45 (quarantacinque) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di  12  (dodici)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
9 (nove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di  12  (dodici)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato
dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore  del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in servizio e per causa di servizio e con riserva di 9 (nove) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento  di  cui  al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c) i quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero  dei  posti,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento   delle
attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In  tal   caso   l'Amministrazione   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1  possono
partecipare: 
      a) gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito  -
appartenenti  ad  una  delle  Armi  o   Corpo   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato   A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui  all'articolo
1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia'  articolo  37
della legge 20 settembre 1980, n. 574).  Tali  ufficiali  non  devono
aver riportato un giudizio di inidoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla  data
di scadenza del termine per la presentazione delle  domande  indicato
nel successivo  articolo  3,  hanno  completato  almeno  un  anno  di
servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1 gli ufficiali inferiori  di  complemento  facenti
parte delle forze di completamento, per essere stati  richiamati  per
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale  categoria
gli ufficiali di complemento  che  sono  stati  richiamati,  a  mente
dell'articolo 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 66 (gia'
articolo 113 della legge n. 1137/1955), per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante  del
presente decreto). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo  679,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  (gia'
articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  12  maggio
1995, n.196), ovvero aver svolto 2 anni  di  servizio  nel  ruolo  di
provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (gia'  articolo  11,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). 
    Detto personale, inoltre, deve  aver  svolto  almeno  1  anno  di
comando di plotone o reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione  di  appartenenza,
riportando qualifiche non  inferiori  a  "nella  media"  e  non  aver
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei  concorsi  di  cui  al  precedente
articolo 1,  comma  1  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei
sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre  anni
di permanenza in detto ruolo; 
      f) i frequentatori dei corsi  normali  dell'Accademia  militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno  del  previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente articolo 1, comma 1 che, se in servizio, non  hanno
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in precedenti  concorsi  per  la  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 del precedente articolo 1. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi,  di  cui  al  successivo
articolo 3, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) essere in possesso di un  titolo  di  studio  avente  durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di  un
titolo di studio avente  durata  quadriennale,  integrato  dal  corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale  al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  cui  al  successivo
articolo 14. 
    I candidati  di  sesso  femminile  in  stato  di  gravidanza  non
potranno  essere  sottoposti  all'accertamento   del   requisito   di
idoneita' previsto dal successivo articolo 11, comma 5, lettera e) in
quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza,  accertato  anche  con  le
modalita' previste dal successivo articolo 10, comma 3,  lettera  b),
il Centro di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  -
Reparto concorsi Accademia e Scuole militari procedera' ad una  nuova
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 14. Se in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui  al  successivo  articolo  7,
comma 2, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione generale  per  il
personale militare che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando; 
      b) al possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  del  requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel  ruolo
di provenienza se reclutato ai  sensi  dell'articolo  679,  comma  1,
lettera a) del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (gia'
articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 196) ovvero  almeno  3  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di
provenienza se reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera
b) del predetto decreto  legislativo  (gia'  articolo  11,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196). 
    5. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  2,  lettera  b)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del conferimento  della  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione ai concorsi di  cui  all'allegato
C, che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  deve
essere: 
      a) compilata e inviata con modalita' on-line -  fatti  salvi  i
casi previsti dalla successiva lettera  b),  nonche'  dai  successivi
commi 2 e 3 - attraverso il sito www.difesa.it, area approfondimenti,
link   concorsi   on-line   difesa,   ovvero   il    sito    intranet
www.persomil.sgd.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo  le
istruzioni per  la  compilazione  che  saranno  fornite  dal  sistema
automatizzato. Terminata la compilazione on-line  della  domanda,  il
candidato   ricevera'   automaticamente,   all'indirizzo   di   posta
elettronica indicato, la notifica di  acquisizione  della  stessa  da
parte del sistema informatico del Ministero della difesa. Le predette
domande compilate e  presentate  on-line  saranno  stampate  e  fatte
sottoscrivere a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto  concorsi  Accademia  e  Scuole  militari  il
giorno di effettuazione della prova scritta di cultura generale. 
    Il concorrente procedera' al confronto dei dati dichiarati  nella
domanda compilata con la procedura on-line con quelli contenuti nella
copia cartacea in suo  possesso  e,  in  caso  di  difformita'  degli
stessi, ai fini concorsuali, si terra' conto esclusivamente di quanto
dichiarato in quest'ultima domanda. Nel caso in cui non sia possibile
accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera'
ad informare  il  candidato  della  temporanea  indisponibilita'  del
servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento; 
      b) compilata sul modulo di cui al citato allegato C, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici  ovvero  qualora  il  sistema
automatizzato  dia  informazione  di   un'avaria   permanente   della
procedura on-line. La domanda dovra' essere firmata  per  esteso  dal
candidato che, ai sensi dell'articolo 38, comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare
la copia di un documento di  identita'  in  corso  di  validita'.  La
domanda, cosi' perfezionata, dovra' essere spedita entro  il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale (a tal fine fa fede la data  apposta  dall'ufficio  postale
accettante),  esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  Centro  di  selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari -  viale
Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno. Se il trentesimo giorno  e'  festivo,
il termine di scadenza e' prorogato  al  primo  giorno  seguente  non
festivo, secondo quanto disposto  dall'articolo  155  del  codice  di
procedura civile. 
    2. I candidati residenti all'estero o che si  trovano  all'estero
per  motivi  diversi  possono  presentare  la  domanda,  in  caso  di
indisponibilita' di sistemi informatici  ovvero  qualora  il  sistema
automatizzato  dia  informazione  di   un'avaria   permanente   della
procedura on-line, entro i termini indicati nel precedente  comma  1,
lettera b), all'Autorita' diplomatica  o  consolare  che  ne  curera'
l'inoltro  al  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari  con  la
massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di  assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    3.   I   militari   in   servizio   impiegati   all'estero,    se
impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro  gli  stessi
termini indicati nel precedente comma 1, lettera b),  la  domanda  di
partecipazione al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro
della  stessa  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari entro il
terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto
il visto di avvenuta presentazione.  In  tal  caso  per  la  data  di
presentazione fa fede quella di assunzione a protocollo  del  comando
ricevente. 
    4. I concorrenti militari in servizio hanno, comunque,  l'obbligo
di consegnare copia  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso
(inoltrata on-line e stampata, o spedita a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento. In questo secondo  caso  va  consegnata  anche
copia della ricevuta di accettazione)  al  comando  di  appartenenza,
entro tre giorni dall'invio della stessa. Analogamente i  concorrenti
militari in congedo hanno l'obbligo di inviare  copia  della  stessa,
nei  predetti  termini,  al  Centro  documentale  dell'Esercito   (ex
distretto    militare),    ovvero    ai     Dipartimenti     militari
marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del
personale della Regione aerea competenti per territorio o al  Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione  alla  Forza
armata di appartenenza ed alla propria  residenza.  Quanto  sopra  al
fine di  consentire  a  tali  enti  di  provvedere  agli  adempimenti
previsti dal successivo articolo 5. 
    5. Con l'invio della domanda on-line, o con la  sottoscrizione  e
l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo  raccomandata  con
avviso   di   ricevimento   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati  e'  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la  responsabilita'  penale   ed   amministrativa   circa   eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6.  Le  variazioni  e/o  le  integrazioni  riguardanti   i   dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  saranno  ritenute  valide  solo  se
effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del  termine
di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste
dal sistema di presentazione on-line (secondo le istruzioni  indicate
dal   sistema   automatizzato),   dovranno   essere   tempestivamente
comunicate  al  Centro  di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole   militari
all'indirizzo sopra indicato  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento      o      messaggio      di      posta      elettronica
(casegraccascumil@ceselna.difesa.it) ovvero a  mezzo  fax  al  numero
0742/342208,  con  dichiarazione  sottoscritta   dall'interessato   e
corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in  corso
di validita'. Per  eventuali  problematiche  circa  la  presentazione
delle domande  di  partecipazione  i  candidati  potranno  contattate
l'utenza telefonica numero 0742/357814. L'Amministrazione non  assume
alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da  errate,
mancate  o  tardive  segnalazioni  di  variazione  del  recapito,  da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di  convocazioni
dovute a disguidi postali, da altre cause non  imputabili  a  proprie
inadempienze o a cause di forza maggiore. 
    7. Al Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
e' riservata  la  facolta'  di  far  regolarizzare  le  domande  che,
inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate  sui
titoli  posseduti,  compresi  tra  quelli  indicati  nel   successivo
articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo  i  concorrenti
potranno produrre  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso eventuale  documentazione  probatoria,  ovvero  una  o  piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo articolo 5. 
    2. Formeranno oggetto di valutazione da parte  della  commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso  per
i quali -  se  non  risultanti  dalla  documentazione  matricolare  e
caratteristica - sono state fornite  dai  concorrenti  le  necessarie
dettagliate informazioni. 
    3.  L'esito  della  valutazione  dei  titoli  sara'   reso   noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere  le  prove  e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                     e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. I Comandi di cui al precedente articolo 3,  comma  4  dovranno
provvedere a: 
      a) redigere, per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente  motivazione:  "partecipazione  al  concorso  per  il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei  ruoli  speciali
dell'Esercito"; 
      b) trasmettere non oltre  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole
militari -  viale  Mezzetti,  n.  2  -  06034  Foligno,  la  seguente
documentazione: 
        1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare; 
        2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
        3) copia del libretto personale o della cartella personale. 
    2. Per i concorrenti  in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere  e  trasmettere  nei  termini  sopraindicati  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi  di  cui  al
precedente articolo 1, le pratiche personali riservate verranno  rese
disponibili  alle   commissioni   esaminatrici   direttamente   dalla
Direzione generale per il personale militare. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente  articolo  1,
comma 1 prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura tecnico - professionale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso cui partecipano  con  il  decreto  dirigenziale  di  cui  al
successi articolo 12, comma  2  (presumibilmente  entro  la  fine  di
dicembre 2011)  tutti  i  concorrenti  -  compresi  quelli  di  sesso
femminile per i quali la positivita' del  test  di  gravidanza  abbia
comportato, ai sensi dell'articolo 580  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  un  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  -   dovranno   essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  ed
accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle  di
efficienza fisica per le quali e'  prevista  la  tenuta  ginnica)  in
uniforme di servizio; i  concorrenti  provenienti  dal  congedo  sono
altresi' invitati a presentarsi alla  suddette  prove  indossando  un
abbigliamento consono alla sede d'esame. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per  la  valutazione  dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte: 
a) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 
    1) un ufficiale di grado non inferiore a generale di  brigata  in
servizio, presidente; 
    2) cinque tenenti colonnelli (uno  per  ciascuna  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in  servizio,
membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del  joint  forces
language test (JFLT) di lingua inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un ufficiale di grado non  inferiore  a  capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto al voto; 
b) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): 
    1) un ufficiale di grado non inferiore a brigadiere  generale  in
servizio, presidente; 
    2) tre tenenti colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei materiali
in servizio, membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un ufficiale di grado non  inferiore  a  capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto; 
c) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c): 
    1) un ufficiale di grado non inferiore a brigadiere  generale  in
servizio, presidente; 
    2) tre tenenti colonnelli del Corpo di commissariato in servizio,
membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un ufficiale di grado non  inferiore  a  capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto; 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte: 
a) per le prove di efficienza fisica: 
    1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a  colonnello,
presidente; 
    2) due ufficiali superiori  in  servizio  qualificati  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
    3) un ufficiale in servizio di grado non  inferiore  a  capitano,
segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito; 
b) per gli accertamenti sanitari: 
    1) un ufficiale medico in  servizio  di  grado  non  inferiore  a
colonnello, presidente; 
    2) due ufficiali superiori medici in servizio, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
c) per l'accertamento attitudinale: 
    1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  colonnello
del ruolo normale delle Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni; 
    2) un ufficiale psicologo in servizio del Corpo sanitario; 
    3)  un  ufficiale  in  servizio  qualificato   perito   selettore
attitudinale; 
    4) un ufficiale in servizio di grado  non  inferiore  a  tenente,
segretario. 
    Le funzioni di  presidente  saranno  svolte  dall'ufficiale  piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. 
    Detta  commissione  si  avvarra'   del   contributo   tecnico   -
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
    1) un ufficiale generale medico in servizio, presidente; 
    2) due ufficiali superiori medici in servizio, membri. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui  al  precedente  articolo  1
saranno ammessi -  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a  sostenere
le seguenti prove scritte: 
      a) prova scritta di cultura generale consistente in  una  serie
di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad  accertare  il
grado  di  conoscenza  della  lingua   italiana   anche   sul   piano
ortogrammaticale  e  sintattico,  la  conoscenza  di   argomenti   di
attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di  geografia,  di
matematica, di logica matematica e della lingua inglese. Le modalita'
di  svolgimento  della  prova  sono  indicati  nell'allegato  D   che
costituisce parte integrante del presente decreto. Inoltre, nei  siti
www.persomil.difesa.it   e   www.esercito.difesa.it,    sara'    resa
disponibile la banca dati  dalla  quale  saranno  tratti  i  predetti
quesiti; 
      b) prova scritta di cultura tecnico - professionale, di  durata
massima di 6 ore,  consistente  nello  svolgimento  di  un  elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel  citato  allegato  D  al
presente decreto. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli  articoli  13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. 
    2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non
prima delle  0930  presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno,  caserma  "Gonzaga  del  Vodice",
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario: 
      a) 10 ottobre 2011, per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b) del bando; 
      b) 11 ottobre 2011, per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c) del bando; 
      c) 17 ottobre 2011, per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a) del bando. 
    Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento  delle
suddette prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale  del  4  ottobre  2011.  Detto
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e  nei  confronti
di tutti i concorrenti. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie
speciale del 4 ottobre 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata
ad una data successiva. 
    I concorrenti ai quali non e' stata comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'amministrazione  dello
Stato,  nonche'  di  copia  della  domanda  e  della  ricevuta  della
raccomandata di  spedizione  della  medesima  se  presentata  con  le
modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del  presente
decreto. 
    Essi dovranno avere con se'  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'
loro fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione della prova scritta di  cultura  generale  sara'
effettuata con l' ausilio di sistemi informatizzati  subito  dopo  lo
svolgimento della prova medesima. 
    Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un  punteggio  espresso   in
trentesimi in relazione al numero  di  risposte  esatte.  Per  essere
ammessi    a    sostenere    la    prova    scritta    di     cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo comma  5,  essi  dovranno
aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande.  In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30. 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  presidenti  delle
rispettive  commissioni  esaminatrici.  Alla  sede  d'esame  verranno
affissi in bacheca appositi elenchi,  uno  degli  idonei,  uno  degli
inidonei. Gli idonei saranno  invitati  a  ritirare  subito  dopo  la
comunicazione scritta riportante  il  voto  conseguito  nella  prova,
rilasciandone ricevuta. 
    Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca  costituira'
notifica dell'esito della prova. 
    4. I concorrenti che non avranno superato  la  prova  scritta  di
cultura generale potranno chiedere informazioni sull'esito  di  detta
prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data  di  svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare - Servizio  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito  180/186  -  00143  Roma,  tel.  06/517051012,   ovvero
consultare il sito www.persomil.difesa.it. 
    5. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  avra'
luogo, per ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1, con  inizio  non  prima  delle  0930  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno,  caserma
"Gonzaga del Vodice",  viale  Mezzetti  n.  2,  secondo  il  seguente
calendario: 
      a) 11 ottobre 2011, per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b) del bando; 
      b) 12 ottobre 2011, per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c) del bando; 
      c) 18 ottobre 2011, per il  concorso  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a) del bando. 
    Anche per questa prova i concorrenti dovranno avere con  se'  una
penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per
lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    6. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. 
    I concorrenti che non avranno superato la predetta prova  scritta
non  riceveranno   alcuna   comunicazione,   ma   potranno   chiedere
informazioni sull'esito di detta prova,  a  partire  dal  90°  giorno
successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero  della
difesa - Direzione generale per  il  personale  militare  -  Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente  articolo  7,
comma  1  procederanno  a  valutare  i  titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che si saranno presentati alla prova scritta  di  cultura
tecnico  -  professionale  dei  concorsi,  sempreche'  detti  titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  siano  stati  dichiarati  con  le  modalita'  indicate  nel
precedente  articolo  4,  ovvero   risultino   dalla   documentazione
matricolare e caratteristica. 
    2. Il punteggio massimo  attribuibile  ai  titoli  di  merito  da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: 
      a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad  un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale  che  ha  frequentato  il  "corso  di
branca"; 
      b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso  ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito:  fino  ad
un massimo di punti 2/30; 
      c) partecipazione ad operazioni  previste  da  disposizioni  di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale):  fino  ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni  mese  di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni)  effettivamente  prestato
in operazioni all'estero  ovvero  punti  0,15/30  per  ogni  mese  di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni)  effettivamente  prestato
in operazioni sul territorio nazionale; 
      d) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un  massimo  di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ciascun diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: fino a punti 0,5/30; 
        2) per ciascuna laurea o diploma universitario con  corso  di
durata triennale: fino a punti 2/30; 
        3) per ciascuna laurea specialistica  -  magistrale:  fino  a
punti 4/30 (con assorbimento del punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento); 
      e) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ogni medaglia d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e  dell'Arma
dei carabinieri: punti 4,5/30; 
        2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e  dell'Arma
dei carabinieri: punti 3,5/30; 
        3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e  dell'Arma
dei carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30; 
        4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito  /  dell'Arma
dei carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina  /  aeronautico:
punti 1,5/30; 
        5)  per  ogni  croce  d'argento  al  merito  dell'Esercito  /
dell'Arma dei carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina  /
aeronautico: punti 1/30; 
        6) per  ogni  croce  di  bronzo  al  merito  dell'Esercito  /
dell'Arma dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina  /
aeronautico: punti 0,8/30; 
        7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30; 
        8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30; 
        9) per ogni elogio: punti 0,25/30; 
      f) periodi di comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3/30,
attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o  frazione  superiore  a  15
giorni) di comando o  attribuzioni  specifiche  ovvero  in  incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza; 
      g)  altri  titoli:  fino  ad  un  massimo  di  punti  2/30.  In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1/30; 
        2) per il diploma  di  maestro  dello  sport  rilasciato  dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30; 
        3)  per  la  qualifica  di  istruttore   riconosciuta   dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti, che nella prova scritta di  cultura  tecnico  -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno  18/30,  saranno
ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica  e,  se  idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di  cui  al  successivo
articolo 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale,  di
cui al successivo articolo 12. Le prove e  gli  accertamenti  di  cui
sopra avranno luogo,  presumibilmente  nel  mese  di  novembre  2011,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
di Foligno, nei giorni che saranno resi  noti  agli  interessati  con
lettera   raccomandata   o   telegramma.   Al   fine   di   garantire
l'economicita'  e  l'efficacia   dell'azione   amministrativa,   tale
comunicazione potra' essere inviata per via telematica. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
potranno  usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'   dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 
    I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti
di tenuta ginnica e dovranno  esibire  il  certificato  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in  corso  di  validita'
(il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza  non  prima
del  31  dicembre  2011),  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero  da  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate, che esercitano  in  tali  ambiti  la
professione di medico  specializzato  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale certificato  determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso. 
    I soli concorrenti non in servizio dovranno  esibire  i  seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a tre mesi da quella  di  presentazione  agli  accertamenti
sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  servizio  sanitario
nazionale attestante la recente effettuazione  dell'accertamento  dei
markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e  anti  HCV.  La
mancata presentazione di detto certificato determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso; 
      b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti  sanitari
l'esame  radiografico  verra'  effettuato   presso   il   Centro   di
selezione); 
      c) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
E, che costituisce parte integrante del presente decreto,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      d)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi HIV, in data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione per gli accertamenti. La mancata presentazione di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      f) i solo concorrenti che risultassero vincitori  del  concorso
dovranno,  inoltre  produrre   il   certificato   anamnestico   delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture
sanitarie pubbliche. 
    Tali documenti dovranno essere  portati  al  seguito  al  momento
dell'inizio del corso applicativo. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  servizio
sanitario  nazionale  entro  i  tre  mesi  precedenti  la   data   di
presentazione.  La  mancata  presentazione   di   detto   certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque  giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle  prove  medesime,
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale. 
    Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle  prove  di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo  articolo  11,
comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza  di
detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di  efficienza  fisica  e
produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme. 
    4. Il prospetto delle prove di efficienza  fisica,  distinte  per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato F, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia  per  i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso  femminile,  al
fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove,  ridurre  le
cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle   stesse   e   per   una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,   senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i  concorrenti  potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi,  al  fine  di
conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia'   citato
allegato F. 
    Il medesimo allegato F contiene disposizioni circa  le  modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno  tenere  i
concorrenti, a pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di  esiti  di
precedente  infortunio   o   di   infortunio   verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
      b) avviera' senza indugio alla competente commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione   del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; 
      c) sottoporra' i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel gia' citato allegato F. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente  i  2  punti,  sara'  comunicato
seduta stante ai concorrenti  e  concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno  conseguito  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a  cura  della  commissione  di  cui  al  precedente
articolo 7, comma 2, lettera b) ad  accertamenti  sanitari  volti  al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente  del  ruolo  speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 
    2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a
verificare il possesso da parte  degli  stessi  di  una  statura  non
inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se  di  sesso
femminile. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica  del  dirigente   del   servizio   sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato G. Tale certificazione  dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La  mancata  presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
concorso.  Il  personale  dichiarato  inidoneo   permanentemente   al
servizio militare incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza  operativa,  prevista  dalla  direttiva  n.
100/162.200  ITER  del  17   aprile   2000   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito e  successive  aggiunte  e  varianti,  non  riunisce  i
requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso. 
    4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata: 
      a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore  a  16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle  tre  diottrie  anche  in  un  solo
occhio, senso cromatico accertato mediante visita oculistica; 
      b) perdita uditiva: 
        1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
        3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷  8.000
Hz; 
      c) normale sviluppo somatico con presenza fisica ed  attitudini
dinamiche buone. 
    5. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      e) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   amfetamine,   cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici,  metadone,  benzodiazepine  ed
altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo  campione  test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatinemia; 
        4) transaminasemia (GOT - GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) trigliceridemia; 
        7) VES 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  quando,  per
la  loro  sede  o  natura,  sono  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      j)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   ad   indagini   radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato H. 
    6. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  5  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente  dell'articolo
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole   militari
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
articolo 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
articolo 5, comma 1, lettera  c)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione
generale per il personale militare che, con  provvedimento  motivato,
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di  procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    7.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui   sia   stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
 
      PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   VS   AU
       2    2    2    2    2    2    2    2    2

    8. Non saranno giudicati  idonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
      b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      c) affetti da malattie  o  lesioni  acute  per  le  quali  sono
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso  applicativo  indicato
nel successivo articolo 15; 
      d) affetti  da  imperfezioni  ed  infermita'  che,  seppur  non
contemplate nei precedenti alinea, risultino  comunque  incompatibili
con  l'espletamento  delle  mansioni   di   ufficiale   in   servizio
permanente. 
    9. La commissione per gli accertamenti sanitari,  seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "inidoneo quale ufficiale dei ruoli  speciali  dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a   sostenere
l'accertamento  attitudinale.   I   concorrenti   che   non   avranno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
saranno giudicati inidonei ed esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    10.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi  potranno  tuttavia  far
pervenire  al  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari -  viale
Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno,  improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero  0742/342208),  specifica   istanza   corredata   da   idonea
documentazione   rilasciata   da   struttura   sanitaria    pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. 
    La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti  all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di  cui  al  precedente
articolo 7, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra'  necessario,
sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo. 
    11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, formale comunicazione. 
    12. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  11,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
9 saranno sottoposti ad accertamento attitudinale svolto  secondo  le
direttive tecniche emanate dallo Stato maggiore dell'Esercito. 
    2. L'accertamento attitudinale  sara'  eseguito  da  parte  della
commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che,
attraverso una serie di  prove  (batteria  testologica,  questionario
informativo ed  un'intervista  di  selezione  individuale)  valutera'
oggettivamente  il  possesso   delle   caratteristiche   attitudinali
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per  il
quale hanno chiesto di concorrere. Tale  valutazione  vertera'  sulle
seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali dell'accertamento  attitudinale,  insieme  a  quelli
delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari
saranno disponibili presso il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  -  Reparto  concorsi  Accademia  e   Scuole
militari, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  prevista  per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente  articolo  1,  comma  1  i
concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove  di
efficienza  fisica,  agli   accertamenti   sanitari   ed   a   quello
attitudinale. 
    La  prova  orale,  che  avra'  luogo  nelle  sedi  e  nei  giorni
comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma  o,
se possibile, messaggio di posta elettronica, sara' articolata in due
fasi: 
      b. una prima fase concernente il test JFLT di lingua inglese; 
      c. una seconda fase, di  durata  non  superiore  a  30  minuti,
concernente un colloquio su  argomenti  tratti  dal  gruppo  di  tesi
estratto  a  sorte  da  ciascun  concorrente  tra  i  quattro  gruppi
riportati nel citato allegato D al presente decreto. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nei  giorni  stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa
di forza maggiore. 
    3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30, raggiunta con  le  modalita'
indicate nel citato allegato D al presente decreto. 
    4. I concorrenti idonei alla prova  orale,  sempreche'  lo  hanno
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra  l'araba,  la
francese,  la   persiana-farsi,   la   portoghese,   la   russa,   la
serbo-croata, la spagnola e la tedesca, con  le  modalita'  riportate
nel gia' citato allegato D. 
    La  prova  facoltativa   di   lingua   straniera   si   svolgera'
contestualmente alla seconda fase della prova orale. 
    Ai concorrenti che  sosterranno  detta  prova  facoltativa  sara'
assegnata  una  votazione  in  trentesimi  da  0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) da 27/30 a 30/30: punti 4. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata  dalla  commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame,  nella  valutazione  dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica  e  nella  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    La  graduatoria  di  merito  di  ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. 
    Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si terra' conto della riserva dei posti a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado  (se  unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze   armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in servizio e per causa di  servizio  di  cui  all'articolo  645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva  di  cui  all'articolo  645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a
favore della categoria dei marescialli.  I  posti  eventualmente  non
ricoperti dagli appartenenti alle categorie  di  riservatari  di  cui
sopra potranno essere devoluti a  favore  delle  altre  categorie  di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma  7  della
legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge
n. 191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma  1  saranno  dichiarati  vincitori  -  sempreche'  non  saranno
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1,  comma  4
del presente decreto - i concorrenti che,  per  quanto  indicato  nei
commi  precedenti,  si  collocheranno  utilmente   nella   rispettiva
graduatoria di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.   Della
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  Essi  saranno  inoltre
pubblicati,    a    puro     titolo     informativo,     nel     sito
www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno nominati ad  eccezione  degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze  di
completamento e degli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 1, lettere  c)  e  b),  sottotenenti  in
servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle  Armi  o
del Corpo per il quale hanno concorso, con  anzianita'  assoluta  nel
grado stabilita  dal  decreto  di  nomina  che  sara'  immediatamente
esecutivo. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali inferiori in ferma  prefissata,  invece,  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di  presentazione
delle domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2  del  presente
decreto. 
    Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto. 
    3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati  ad  assumere
servizio in via  provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. 
    All'atto della presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data  di  inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia,  solo  all'atto
del superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina. 
    Inoltre,  la   mancata   presentazione   al   corso   applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  sottotenente  in
servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle   condizioni   previste
dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  non
potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al
corso successivo. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo
14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 
    6. I frequentatori che non supereranno  o  non  completeranno  il
corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria  di  provenienza  per  completare  la  ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in  tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella  graduatoria  di  merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine  corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in  ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
dello stesso ruolo. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 del  presente  decreto,  l'Amministrazione  provvedera'  a
chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti   la
conferma delle dichiarazioni rese  dai  vincitori  nella  domanda  di
partecipazione  e  nelle  dichiarazioni   sostitutive   eventualmente
prodotte. Inoltre, verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  del
casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1  emerge  la  falsita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni,   il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente   conseguiti   al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il personale  militare  potra',  con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso   dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo  decaduto  dalla
nomina ad  ufficiale  in  servizio  permanente,  se  il  difetto  dei
requisiti viene accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono
a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli  necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  dal  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militare  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore generale della Direzione generale del  personale  militare,
titolare  del  trattamento  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a)  il  Comandante  del  centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      b)  i  responsabili  dei  comandi/enti  di  cui  al  precedente
articolo 3, comma 4; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
7. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 agosto 2011 
 
                                Il Generale di divisione aerea: Zappa