Concorso per 1 dottore di ricerca (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 12-08-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  23 settembre 2011) ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 17-08-2011
Data Scadenza bando 23-09-2011
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UNIVERSITA' DI GENOVA

CONCORSO   (scad.  23 settembre 2011)
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi della scuola di dottorato
  di ricerca in tecnologie umanoidi e della vita  relativi  al  XXVII
  ciclo. 

 
(Decreto rettorale n. 818). 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di  borse
di studio e dottorato  di  ricerca  nelle  universita'  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del  14  dicembre  1989  recante  norme  in
materia di borse di studio universitarie e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,  emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio  1998,  che  demanda  la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli  atenei,  i  quali  vi
provvedono con appositi regolamenti; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e'  stato
emanato il Regolamento in materia  di  dottorato  di  ricerca  e  che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'  delle  sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 2001, contenente le disposizioni legislative in  materia  di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli  studi
universitari ai sensi dell'art. 4 della legge  2  dicembre  1991,  n.
390; 
    Visto il regolamento di  Ateneo  per  gli  studenti  emanato  con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266  del  26  novembre  2004,  contenente
modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509; 
    Visto il decreto rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il
regolamento delle scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'
degli studi di Genova e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 recante norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
    Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXVII
ciclo, con sede amministrativa presso l'Universita'  degli  studi  di
Genova presentate dai dipartimenti e dalle  competenti  strutture  di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo statuto; 
    Viste le delibere del  senato  accademico  nelle  sedute  del  17
maggio 2011 e del 19 luglio 2011; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione  nella  seduta
del 18 maggio 2011; 
    Acquisito il parere del  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  per
l'efficienza e l'efficacia nelle sedute  del  16  maggio  2011  e  13
luglio 2011; 
    Vista la  convenzione  stipulata  in  data  27  luglio  2011  tra
l'Universita' degli studi di Genova e la Fondazione istituto italiano
di tecnologia, che istituisce la scuola di  dottorato  in  «Life  and
Humanoid  Technologies»  (Tecnologie  umanoidi  e  della  vita)   con
finanziamento di novanta borse di studio; 
    Visto il testo della convenzione stipulata fra IIT e  Universita'
degli studi di Genova con il quale l'importo annuo della borsa per la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca  della  scuola  «Life  and
Humanoid Technologies» e' stato fissato in euro  16.500,00  al  lordo
degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Attivazione 
 
    1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai  corsi  della
scuola di dottorato di ricerca - XXVII ciclo,  denominata  «Life  and
Humanoid Technologies» (Tecnologie umanoidi e della vita)  di  durata
triennale con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Genova. La scuola e' istituita d'intesa con  la  Fondazione  istituto
italiano di tecnologia (d'ora in avanti Fondazione IIT). Dipartimento
di afferenza: dipartimento di informatica, sistemistica e  telematica
(DIST). 
    La scuola e' articolata in 4 corsi di dottorato: 
    1) Drug Discovery; 
    2) Nanosciences; 
    3) Neuroscience and Brain Technologies; 
    4) Robotics, Cognition and Interaction Technologies. 
    Dettagli  su  ogni  corso  della  scuola  con  riferimento   alla
struttura di appartenenza, coordinatore  e  membri  dei  collegi  dei
docenti, sugli obiettivi formativi e i temi  di  ricerca  di  ciascun
corso sono riportati per ciascun corso negli allegati A-1, A-2, A-3 e
A-4 al bando. 
    2. La selezione dei candidati avverra' mediante  valutazione  dei
titoli. 
    3. Ai sensi del  presente  bando  per  titoli  si  intendono:  le
informazioni  contenute  nella  domanda  e  nel  curriculum,  e   gli
ulteriori titoli di cui all'art. 3, comma 3. 
    4. Il numero delle borse di studio puo'  essere  aumentato  sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando. 
    5. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che  il  numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato  di  ricerca.
Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di  cui  al  comma  4
dell'art. 6 del regolamento delle  scuole  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova. 
    6.  Le  informazioni,  riferite  a  ogni  singolo   corso,   sono
pubblicate negli allegati A-1, A-2, A-3 e A-4 del presente  bando  ed
eventualmente aggiornate/rettificate  mediante  diffusione  sul  sito
internet             dell'Ateneo,             alla             pagina
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, alla scadenza del bando, di  laurea  conseguita  secondo
l'ordinamento  previgente  alla  riforma   dell'autonomia   didattica
universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero  di  titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.  Sono  ammessi
con riserva coloro che  conseguano  la  laurea  successivamente  alla
scadenza del bando, purche' ne siano in  possesso  entro  il  termine
perentorio del 31 ottobre 2011. 
    2.  Nel  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero   e
riconosciuto  idoneo,  qualora  il  titolo   non   sia   gia'   stato
riconosciuto    equipollente,    l'interessato     deve     chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando  alla  domanda  i
seguenti documenti: 
    a) titolo di  studio  tradotto  e  legalizzato  dalla  competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in  cui  e'
stato conseguito il titolo; 
    b) «dichiarazione di valore» del  titolo  di  studio  resa  dalla
stessa rappresentanza. 
    3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai  soli  fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
    4. Nel caso in cui la  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  italiana  non   abbia   provveduto   a   rilasciare   tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della  domanda  di
ammissione,  e'   necessario   allegare   alla   domanda   tutta   la
documentazione disponibile. 
    L'eventuale provvedimento di equipollenza  sara'  adottato  sotto
condizione che la  traduzione  legalizzata  e  la  «dichiarazione  di
valore» siano presentate entro il termine previsto  per  l'iscrizione
ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
    5. Il rilascio della  suddetta  documentazione  e  dell'eventuale
permesso di soggiorno per la  partecipazione  alle  prove  e  per  la
frequenza del corso ai cittadini stranieri e' disciplinato dalla nota
del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. n.  602  del  18
maggio 2011 (Norme per l'accesso degli studenti  stranieri  ai  corsi
per    il    triennio    2011/2014),    disponibile     all'indirizzo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

        
      
                               Art. 3 
 
                        Domanda di ammissione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  deve   essere
presentata mediante la procedura  on-line  disponibile  all'indirizzo
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato,   entro
le ore 12.00  (ora  italiana)  del  23  settembre  2011  (termine  di
scadenza del bando). 
    La data di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso  e
l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso che  il  candidato  deve  stampare  e
presentare al momento dell'iscrizione. 
    2. Nella domanda  il  candidato  deve  autocertificare  sotto  la
propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
    a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti
del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si  richiede
l'indicazione di un recapito  italiano  o  di  quello  della  propria
Ambasciata in Italia, eletta quale  proprio  domicilio.  Puo'  essere
omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non
ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 
    b) la denominazione del corso di dottorato, per il quale presenta
domanda  di   partecipazione   al   concorso   di   ammissione,   con
l'indicazione del  tema  di  ricerca  prescelto.  Il  candidato  puo'
presentare domanda per partecipare alle procedure selettive  relative
a non piu' di due corsi della scuola.  Si  precisa  che  deve  essere
inserita una distinta domanda per ogni corso  prescelto.  Le  domande
presentate dopo le ore 12.00 del 23 settembre 2011 non saranno  prese
in considerazione; 
    c) la cittadinanza; 
    d) tipo e denominazione della laurea posseduta con  l'indicazione
della data, della votazione e dell'universita' presso  cui  e'  stata
conseguita  ovvero   il   titolo   equipollente   conseguito   presso
un'universita'   straniera   nonche'   gli   estremi   dell'eventuale
provvedimento con  cui  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa
oppure l'istanza di  richiesta  di  equipollenza  ai  soli  fini  del
concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua  la  laurea
successivamente alla scadenza del bando, purche' ne sia  in  possesso
entro il termine perentorio del  31  ottobre  2011,  e'  ammesso  con
riserva e dovra', a  pena  di  esclusione,  perfezionare  la  propria
domanda  mediante  autocertificazione  del   titolo   conseguito   da
presentare al servizio alta  formazione,  a  mezzo  fax  al  seguente
numero  010/2099539  con  allegata  copia  di  valido  documento   di
identita', entro e non oltre il termine  perentorio  del  31  ottobre
p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione); 
    e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il  corso  di  dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti; 
    f) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese; 
    g)  l'impegno  a  comunicare   tempestivamente   ogni   eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. 
    3. Alla domanda devono essere  allegati,  mediante  la  procedura
on-line: 
    a) documento di identita'; 
    b) curriculum vitae et studiorum del candidato. 
    Nel  predetto  curriculum  possono  essere   incluse   tutte   le
informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso  di
dottorato per il quale e' presentata domanda. Queste informazioni,  a
titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di  ricerca
e/o lavorative pregresse, gli  eventuali  altri  titoli  in  possesso
(inclusi quelli di studio), le certificazioni,  le  pubblicazioni,  i
brevetti, ecc. 
    c)  il  titolo  della  tesi  e  una  sintetica   descrizione   di
quest'ultima; 
    d) elenco degli esami  sostenuti,  della  loro  votazione  e,  se
possibile, una breve descrizione dei relativi programmi; 
    e) un progetto di ricerca concernente una  o  piu'  tematiche  di
ricerca del dottorato oggetto  della  domanda  come  riportate  negli
allegati A (dieci pagine al massimo); 
    f) eventuali ulteriori titoli inerenti le  tematiche  di  ricerca
trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine; 
    g)   autocertificazione   relativa   alla    veridicita'    delle
dichiarazioni rese e all'autenticita'  dei  documenti  allegati  alla
domanda. Tale dichiarazione dovra' essere resa attraverso  il  modulo
disponibile sulla pagina web  della  procedura  on-line,  che  dovra'
essere stampato, compilato e sottoscritto dall'interessato e allegato
attraverso la procedura on-line; 
    h) i candidati dovranno scegliere non meno di uno e non piu'  tre
referenti a  supporto  della  candidatura.  Tali  referenti  dovranno
essere docenti universitari o esperti della materia. Sara'  cura  dei
referenti inviare le  lettere  di  referenza,  entro  il  termine  di
scadenza del  bando,  al  coordinatore  del  corso  di  dottorato  ai
seguenti indirizzi: 
    Drug Discovery -  prof.  Andrea  Cavalli,  Istituto  italiano  di
tecnologia,   via   Morego   n.   30   -   16163   Genova,    e-mail:
andrea.cavalli@iit.it; 
    Nanosciences - prof. Alberto Giovanni Diaspro, Istituto  italiano
di tecnologia, via Morego n. 30 - 16163 Genova; 
    Neuroscience  and   Brain   Technologies   -   in   formato   PDF
all'indirizzo di  posta  elettronica  nbtphdcourse@iit.it  oppure  le
lettere  originali   all'attenzione   del   prof.   Fabio   Benfenati
all'indirizzo seguente: Istituto italiano di tecnologia,  via  Morego
n. 30 - 16163 Genova; 
    Robotics, Cognition and Interaction Technologies -  all'indirizzo
di posta elettronica rcit-coordinator@iit.it. 
    Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno   indicare
nominativo, qualifica e  sede  di  servizio  dei  referenti  da  loro
scelti. 
    Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
    4. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
ammissione saranno sottoscritte nel documento  di  cui  al  comma  3,
punto g) e avranno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni
penali  previste  dall'art.  76  del  decreto   n.   445/2000   sopra
richiamato. Nei casi in cui  non  sia  applicabile  la  normativa  in
materia di dichiarazioni sostitutive (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni  ed  integrazioni),
il  candidato  si  assume  comunque   la   responsabilita'   (civile,
amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
    L'amministrazione si riserva di  effettuare  i  controlli  e  gli
accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I  candidati  che
renderanno   dichiarazioni   mendaci    decadranno    automaticamente
dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio  con
effetto  retroattivo,  fatta  comunque  salva  l'applicazione   delle
ulteriori sanzioni amministrative e/o  penali  previste  dalle  norme
vigenti. 
    5.   L'amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di   smarrimento   di   comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito  da
parte dell'aspirante o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima. 
    6. L'Universita' si riserva di  adottare,  anche  successivamente
all'espletamento  del  concorso,  provvedimenti  di  esclusione   dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che  non
abbiano ottemperato alle previsioni di bando. 

        
      
                               Art. 4 
 
                       Procedure di ammissione 
 
    1. La  valutazione  comparativa  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca  e'   intesa   ad   accertare   principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. Per la selezione
dei  candidati  la  commissione  giudicatrice  valutera'   i   titoli
scientifici presentati e il programma di ricerca del candidato, anche
in relazione ai temi di ricerca  messi  a  concorso,  assegnando  una
votazione in centesimi. Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i
candidati che nella valutazione di cui sopra  avranno  conseguito  un
punteggio inferiore a 70/100. 
    2. Nel caso di pari merito, le borse sono  assegnate  secondo  la
valutazione della situazione economica,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 

        
      
                               Art. 5 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
    1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti  nomina,  con
proprio  decreto,  la  commissione   incaricata   della   valutazione
comparativa dei candidati.  Detta  commissione  e'  composta  da  tre
membri scelti tra professori universitari e ricercatori  universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca. 
    2.  Ciascuna  commissione  giudicatrice  fissa   i   criteri   di
valutazione  prima  di  prendere  visione  delle  domande   e   della
documentazione trasmessa dai candidati. 
    3. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il giorno  1°
dicembre 2011, esclusivamente nei seguenti modi: 
    affissione all'albo  dei  dipartimenti/struttura  di  ricerca  di
afferenza; 
    affissione all'albo del servizio alta formazione; 
    pubblicazione            sul            sito             internet
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ 
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 

        
      
                               Art. 6 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
    1. I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi,  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    2.  I  candidati  classificatisi   in   posizione   utile   nella
graduatoria definitiva in piu' corsi di dottorato  devono  esercitare
l'opzione per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini  indicati
all'art. 8. 
    3. I titolari di assegni di  ricerca  utilmente  collocati  nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai  corsi  senza  titolarita'  di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. 
    In ogni caso, il totale degli ammessi non puo'  essere  superiore
al  numero  complessivo  di  posti   disponibili,   salvo   i   posti
soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6  del  regolamento  delle
scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'  degli  studi  di
Genova. 

        
      
                               Art. 7 
 
                           Borse di studio 
 
    1. Le borse di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  della
graduatoria definitiva. 
    2.  I  candidati  classificatisi   in   posizione   utile   nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e  alla
tipologia delle borse  disponibili,  di  esercitare  opzione  tra  le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    3. In caso di  parita'  di  voti  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 
    4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di  studio  per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo'  fruirne  una
seconda volta. 
    5. E' vietata  la  contemporanea  fruizione  di  altre  borse  di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei dottorandi. 
    6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a  carico
del percipiente di ciascuna borsa di studio e' di euro 16.500,00. 
    7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del  50%  per
periodi di  soggiorno  all'estero.  Al  dottorando  spetta,  inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero  non  possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso. 
    8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni  in  materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476. 

        
      
                               Art. 8 
 
         Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione 
 
    1. I concorrenti che risultino  ammessi  ai  corsi  di  dottorato
dovranno  presentare  o  far  pervenire  al  dipartimento  formazione
post-lauream, servizio alta formazione (via Bensa n. 1 - II  piano  -
Genova),  domanda  di  iscrizione  secondo  le  scadenze  di  seguito
riportate. 
 
 
    I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non
fa fede il timbro postale di spedizione. 
    La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro  detti
termini verra' considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa. 
    La domanda potra' essere anticipata via fax al n. 010-209 9539 
    Eventuali posti che residuino dopo il 22  dicembre  saranno  resi
noti nei modi sopra indicati. 
    2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre
ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della
scuola prescelta: 
      a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato  o  ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo  accademico,
anche di altra universita' ovvero di essere iscritto ad un  corso  di
specializzazione medica, specificando denominazione del corso, sede e
anno di iscrizione. 
    Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare: 
    b) di non aver usufruito in precedenza  di  borse  di  studio  di
dottorato; 
    c) di non fruire presumibilmente di un  reddito  annuo  personale
complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di  rinunciare  alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito  (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti
di qualsiasi natura); 
    d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa  di  studio  a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; 
    e) di impegnarsi a restituire  le  rate  della  borsa  di  studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi  il  superamento
del limite di reddito. 
    3. Alla domanda devono essere allegati: 
    a) fotocopia di un documento di identita',  fronte  e  retro,  in
carta libera; 
    b) una fototessera; 
    c) (solo per coloro che non  usufruiscono  di  borsa  di  studio)
ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi pari a  € 442,62  comprensivi  del  bollo,  e  ricevuta  del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio  ex  art.
4, legge regionale 24 gennaio  2006,  n.  2.  I  suddetti  versamenti
possono essere effettuati anche mediante la  procedura  on-line.  Gli
studenti fruitori di borsa di studio sono tenuti soltanto ad  apporre
sulla domanda una marca da bollo di 14,62 €. 

        
      
                               Art. 9 
 
                          Divieti e rinunce 
 
    1. E' vietata la  contemporanea  iscrizione  ad  altro  corso  di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra universita',
fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica. 
    2. Il mancato conseguimento dell'ammissione  all'anno  successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi  inadempienze  o  per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di  ricerca,
in relazione alle  modalita'  stabilite  dal  collegio  dei  docenti,
comportano la revoca della borsa  con  obbligo  di  restituzione  dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 
    3. Il dottorando che rinuncia,  per  superamento  del  limite  di
reddito, alla fruizione  della  borsa  di  studio  durante  l'anno  e
prosegue il corso di studi, e' tenuto  alla  restituzione  dei  ratei
gia' percepiti nello stesso anno. 
    4. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto  alla  corresponsione  della  borsa
proporzionalmente al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che  il
collegio dei docenti  attesti  il  regolare  e  proficuo  svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 
    5. Coloro che avranno rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti, fermo restando  la  responsabilita'  penale  per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 10 
 
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
    1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa  di  studio,  sono
tenuti al versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi di  dottorato  in  due  rate  da  versare  con  le
seguenti scadenze: 
    a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo  studio
di cui all'art. 8, comma  3,  lettera  c),  dovranno  essere  versate
all'atto dell'iscrizione; 
    b) la seconda rata, dell'importo di € 700, dovra' essere  versata
entro il 30 giugno 2012. 
    2. Ogni anno le tasse ed i contributi  universitari,  inclusa  la
tassa regionale suddetta, possono variare su  delibera  degli  organi
competenti. L'importo della  seconda  rata  per  ciascuna  Scuola  e'
fissato annualmente per tutti i cicli attivi. 
    3. Il mancato pagamento  nei  termini  suddetti  da'  luogo  alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora. 

        
      
                               Art. 11 
 
                        Svolgimento dei corsi 
 
    1. Il corso inizia formalmente dal 1° gennaio 2012  e  ha  durata
triennale. 
    2. I dottorandi sono tenuti  allo  svolgimento,  a  tempo  pieno,
della loro attivita' curriculare secondo le modalita'  stabilite  dal
collegio dei docenti. 
    3. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del
precedente  art.  3,  comma  2,  lettera  b),  durante  il  corso  il
dottorando svolgera' la ricerca assegnata dal collegio dei docenti. 
    4. I dottorandi  possono  svolgere  attivita'  di  supporto  alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello  statuto  previo  consenso  del
collegio dei docenti. 
    5. E' consentita la sospensione dal corso  esclusivamente  per  i
periodi  relativi  ai   seguenti   casi,   debitamente   documentati:
maternita',   paternita',   malattia,   frequenza   di   un    master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra' l'esame finale con i dottorandi del  ciclo  successivo.  La
sospensione dal corso di durata superiore a  trenta  giorni  comporta
l'immediata sospensione della borsa. 
    6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel  caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di  un  master
universitario,  il  dottorando,   nel   manifestare   l'interesse   a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine  finale.  Per
questa  fattispecie  il  periodo  di  sospensione  non  puo'   essere
inferiore a nove mesi. 
    7. I dottorandi devono presentare,  ogni  anno,  una  dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio  dei  docenti  ed
eventualmente discuterla oralmente  secondo  le  modalita'  stabilite
dallo stesso. Il collegio, sentito  anche  il  tutore,  con  motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al  rettore  l'emanazione  di  un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. 
    8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i  dottorandi  ammessi
ai  sensi  del  comma  precedente,  devono  presentare   domanda   di
iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia  delle
ricevute di pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 
    9.  E'  consentita  la   frequenza   congiunta   del   corso   di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni. 

        
      
                               Art. 12 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
    1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione  del
corso, con il superamento dell'esame finale. 

        
      
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dagli  interessati  saranno  raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova, dipartimento  post-lauream  -
servizio alta formazione, e trattati per  le  finalita'  di  gestione
della  selezione  e  della  carriera  del  dottorando,   secondo   le
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

        
      
                               Art. 14 
 
                             Diffusione 
 
    1. Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito internet
dell'Universita'    degli    studi    di    Genova    alla     pagina
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/.         Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso il servizio
alta formazione, via Bensa n. 1 - II piano - Genova. Per informazioni
telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal  lunedi'  al  venerdi'
nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539. 
      Genova, 2 agosto 2011 
 
                                                Il rettore: Deferrari