Concorso per 2 funzionari amministrativi (abruzzo) 1 funzionario amministrativo (basilicata) 1 funzionario amministrativo (calabria) 4 funzionari amministrativi (campania) 1 funzionario amministrativo (emilia romagna) 1 funzionario amministrativo (friuli venezia giulia) 12 funzionari amministrativi (lazio) 1 funzionario amministrativo (liguria) 1 funzionario amministrativo (lombardia) 1 funzionario amministrativo (marche) 3 funzionari amministrativi (puglia) 1 funzionario amministrativo (sardegna) 1 funzionario amministrativo (sicilia) 1 funzionario amministrativo (toscana) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 31
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 09-11-2010
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2010) Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di funzionario amministrativo, terza area, fascia retributiva F1, del ruolo del ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-11-2010
Data Scadenza bando 09-12-2010
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA


CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2010)

Concorso  pubblico,  per  esami,  a  trentuno  posti  di  funzionario
  amministrativo, terza area, fascia retributiva F1,  del  ruolo  del
  personale di segreteria della Giustizia amministrativa. 

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della, vista per l'ammissione ai pubblici  concorsi  ed  in
particolare l'art. 1, ultima parte; 
    Considerato che  la  condizione  di  privo  della  vista  non  e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui e' tenuto il «funzionario amministrativo» in quanto
le funzioni proprie degli suddetto profilo esigono il pieno  possesso
del requisito della vista; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed in  particolare  l'art.  3  concernente  la
quota d'obbligo occupazionale a favore delle categorie protette; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto  il  regolamento  che  disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali,  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio di Stato degli 15 febbraio 2005; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007) e in particolare l'art. l, comma 1309, in  base  al
quale il  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia  amministrativa
definisce per l'anno 2007 un programma  straordinario  di  assunzioni
fino  a  cinquanta  unita'  di  personale  appartenente  alle  figure
professionali strettamente necessarie ad assicurare la  funzionalita'
dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali,
con corrispondente incremento della dotazione organica; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n.  244,  recante  «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»
(Legge finanziaria 2008); 
    Vista la delibera degli Consiglio di Presidenza  della  giustizia
amministrativa in data 12 giugno 2008; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112  convertito  con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 24  del
9 aprile 2009, registrato alla Corte dei  conti  in  data  24  aprile
2009, con il quale e' stata rideterminata la dotazione organica delle
qualifiche  dirigenziali,  delle  aree  funzionali,  delle  posizioni
economiche e dei profili professionali del  personale  amministrativo
della Giustizia amministrativa; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca in data 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista il decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito  nella
legge 3 agosto 2009, n. l02, ed in particolare l'art. 17,  comma  10,
che prevede la  possibilita'  per  le  pubbliche  amministrazioni  di
bandire, nel triennio 2010-2012, concorsi per le assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di  posti,  non  superiore  al  40%  di
quelli messi  a  concorso,  per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. l, commi 519 e 558 della legge
27 dicembre 2006, n.296 e  all'art.  3,  comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
    Ritenuto di poter destinare una quota delle  assunzioni  previste
dal succitato art.  1,  comma  1309,  della  legge  n.  296/2006,  al
reclutamento  di  trentuno  unita'   nel   profilo   di   funzionario
amministrativo, area III, fascia retributiva F1; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
1998-2001; 
    Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi  regionali,  sottoscritto  in
data 18 settembre 2000; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007; 
    Visto  l'accordo  sottoscritto   fra   l'amministrazione   e   le
organizzazioni  sindacali  in  data  12   giugno   2009   in   ordine
all'individuazione dei profili professionali  del  nuovo  sistema  di
classificazione del personale  previsto  dal  C.C.N.L.  del  comparto
ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007 sopra richiamato; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/200l, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il proprio decreto n. 153 in data 8  ottobre  2010  con  il
quale l'amministrazione si  e'  determinata  a  bandire  un  concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento  a  tempo  indeterminato  di
complessive trentuno unita'  di  personale  da  inquadrare  nell'area
terza,  fascia   retributiva   F1,   del   profilo   di   funzionario
amministrativa; 
    Ritenuto di dover precisare che, ai fini del presente  bando,  si
intende: per diploma di laurea (DL) il titolo  accademico  di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale; per  laurea
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata  normale  di  due
anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata  triennale,  ora
denominato laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Postile a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento, a tempo indeterminato, di trentuno unita'  nel  profilo
di funzionario, area terza, fascia  retributiva  F1,  del  ruolo  del
personale di segreteria della Giustizia amministrativa  da  assegnare
presso le seguenti sedi: 
    Tar Abruzzo - L'Aquila: una unita'; 
    Tar Abruzzo - Pescara: una unita'; 
    Tar Basilicata - Potenza: una unita'; 
    Tar Calabria - Catanzaro: una unita'; 
    Tar Campania - Napoli: tre unita'; 
    Tar Campania - Salerno: una unita'; 
    Tar Emilia-Romagna - Bologna: una unita'; 
    Tar Friuli-Venezia Giulia - Trieste: una unita'; 
    Tar Lazio - Roma: sei unita'; 
    Tar Liguria - Genova: una unita'; 
    Tar Lombardia - Milano: una unita'; 
    Tar Marche - Ancona: una unita'; 
    Tar Puglia - Bari: due unita'; 
    Tar Puglia - Lecce: una unita'; 
    Tar Sardegna - Cagliari: una unita'; 
    Tar Sicilia - Catania: una unita'; 
    Tar Toscana - Firenze: una unita'; 
    Consiglio di Stato: sei unita'. 
    2. Ai sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge  lº  luglio
2009, n.78 convertilo nella legge 3 agosto 2009, n. 102,  il  7%  dei
posti messi a concorso e' riservato  al  personale  non  dirigenziale
della giustizia amministrativa che, a seguito di selezione  pubblica,
abbia maturato ai sensi dell'art. l, commi 519 e 558 della  legge  27
dicembre 2006, n. 296  e  dell'art.  3,  comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 almeno tre anni di lavoro subordinato  a  tempo
determinato nella ex qualifica di collaboratore, posizione  economica
C1, ora funzionario amministrativo dell'area III, fascia  retributiva
F1, in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data  del  28
settembre 2007. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) diploma di laurea (DL) in giurisprudenza  o  in  economia  e
commercio o diplomi di laurea equipollenti, 
ovvero: 
        laurea magistrale (LM) in giurisprudenza (LM/01) o in scienze
delle pubbliche amministrazioni (LM/63) o  in  scienze  dell'economia
(LM/56), 
ovvero: 
        laurea  specialistica  in  giurisprudenza  (22/S)  o   laurea
specialistica in scienze dell'economia (64/S) o laurea  specialistica
in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), 
ovvero: 
        laurea triennale (L), di cui al decreto ministeriale 4 agosto
2000, appartenente alla classe L/2 (scienze dei servizi giuridici)  o
alla classe L/19 (scienze dell'amministrazione) o  alla  classe  L/31
(scienze giuridiche) o alla classe L/28 (scienze economiche), 
ovvero: 
        laurea triennale, di cui al  decreto  ministeriale  16  marzo
2007, appartenente alla classe L/14 (scienze dei servizi giuridici) o
alla classe L/16 (scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione)
o L/33 (scienze economiche). 
    Il candidato in possesso  di  un  diploma  di  laurea  rilasciato
secondo il vecchio ordinamento  che  trovi  corrispondenza  con  piu'
classi di  lauree  specialistiche  o  magistrali  dovra'  trasmettere
all'ufficio  affari  generali  e  del   personale   della   Giustizia
amministrativa,  piazza  Capo  di  Ferro  n.  13  -  00186  Roma,  il
certificato con il quale l'ateneo che gli ha conferito il diploma  di
laurea attesti a quale singola classe  e'  equiparato  il  titolo  di
studio posseduto. 
    I candidati in possesso di un titolo  di  studio  straniero  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
riconosciuto equipollente ad uno di  quelli  indicati  al  precedente
punto b) nei modi previsti dalla legge o sia stato ad esso equiparato
con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. 
    Nel caso in  cui  il  titolo  straniero  sia  stato  riconosciuto
equipollente, sara'  cura  del  candidato  dimostrare  l'equipollenza
stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce; 
      c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
«funzionario  amministrativo».  L'amministrazione  ha   facolta'   di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso  in
base alla normativa vigente; 
      d)  godimento  dei  diritti  civili  e  politici.  Non  possono
accedere al concorso coloro che: 
        siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
        siano stati destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  una  pubblica  amministrazione,  ai
sensi della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,  con
mezzi fraudolenti; 
      e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      f) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      g) qualita' morali e condotta incensurabili. 
    I requisiti di cui al presente articolo devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art.
3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Presentazione della domanda di ammissione al concorso 
                         Termine e modalita' 
 
 
    1.  La  domanda  di  iscrizione   al   concorso   va   presentata
esclusivamente via internet compilando l'apposito modulo  elettronico
disponibile sul sito http://ripam.formez.it  seguendo  le  indicazioni
ivi specificate entro il termine perentorio di  trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. 
    Si considera prodotta in tempo utile  la  domanda  di  ammissione
pervenuta all'indirizzo internet sopra indicato entro  le  ore  23,59
dell'ultimo giorno utile. 
    Il  sistema  rilascia  la  ricevuta  di  avvenuta  iscrizione  al
concorso che il  candidato  dovra'  stampare  e  presentare  all'atto
dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prima
prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. In  tale  sede,  i
candidati dovranno sottoscrivere la  predetta  ricevuta  e  la  firma
cosi'  apposta  ha  validita'   anche   come   sottoscrizione   delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda. 
    2.  L'amministrazione   non   assume   responsabilita'   per   la
dispersione di comunicazioni derivanti da  inesatte  indicazioni  del
recapito da parte  del  candidato  o  da  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi imputabili a fatti  di  terzi,  al  caso  fortuito  e  forza
maggiore. 
    La comunicazione di eventuali cambiamenti del  recapito  indicato
nella  domanda,  verificatisi  dopo  la  scadenza  dei  termini   per
l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra'  pervenire,  a  mezzo
raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Segretariato generale  della
Giustizia amministrativa - Ufficio affari generali e  del  personale,
piazza Capo di Ferro n. 13  -  00179  Roma.  Sul  frontespizio  della
raccomandata i candidati dovranno  riportare  la  dicitura  «Concorso
funzionario amministrativo». 
    3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se  nato
all'estero, lo Stato e la localita'; 
    b) di essere cittadino italiano; 
    c) il comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  ovvero  i
motivi della eventuale non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
    d) il codice fiscale; 
    e) di essere in regola nei confronti degli obblighi di  leva  ove
sussistenti; 
    f)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il
candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate,  anche  se
siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ovvero applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444
del c.p.p. e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia  o
all'estero); 
    g) il  titolo  di  studio  posseduto,  con  l'esatta  indicazione
dell'Istituto che lo ha  rilasciato  e  dell'anno  in  cui  e'  stato
conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento  di  riconoscimento
di equipollenza con il titolo di studio richiesto qualora  sia  stato
conseguito all'estero; 
    h) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato dovra' indicare la causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego. Nel caso di decadenza per  avvenuto  accertamento
che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono  fatti  salvi  gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007,  n.
329; 
    i)  di  essere  o  non  essere  dipendente  di   altra   pubblica
amministrazione; 
    l) se si trova nelle condizioni  previste  dall'art.  1  ai  fini
della riserva di posti; 
    m) il possesso di eventuali titoli che, a parita'  di  punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487;  tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  stabilito
per la  presentazione  della  domanda.  I  titoli  non  espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione al  concorso  non  saranno
presi in considerazione in sede di formazione della  graduatoria  dei
vincitori del concorso; 
    n) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce; 
    o) l'impegno a permanere nella sede di assegnazione, in  caso  di
stipula del contratto individuale di lavoro, per almeno 5 anni; 
    p)  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali   previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsita' in atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
    q) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale,  di
numero  telefonico  ed  eventualmente,  ove  ritenuto  opportuno  dal
candidato, del recapito di posta elettronica - presso cui chiede  che
siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente  le  eventuali  successive
variazioni; 
    r) di voler  effettuare  la  prova  di  conoscenza  della  lingua
straniera in inglese o, in alternativa, in francese o spagnolo; 
    s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui  alla  legge  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni. 
    4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
di  iscrizione  al  concorso  la  propria  condizione  e  specificare
l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari  per  lo
svolgimento delle prove. In tal caso il candidato,  giusta  circolare
del 24  luglio  1999  prot.  n.  42.3104/99  del  Dipartimento  della
funzione pubblica, dovra' far pervenire al Formez, viale Marx n. 15 -
00137  Roma,  la  certificazione  rilasciata  da  apposita  struttura
sanitaria  che  specifichi  gli  elementi  essenziali  in  ordine  ai
benefici di cui sopra, al fine di consentire  all'amministrazione  di
predisporre gli adempimenti conseguenti. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  fisica  tale
da  permettere  di  svolgere  le  funzioni  proprie  del  funzionario
amministrativo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    l. Non saranno ritenute valide le domande di  partecipazione  che
risultino incomplete o irregolari,  che  non  siano  state  trasmesse
secondo le modalita' indicate nell'art. 3 del presente  bando  o  che
non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo. 
    2. Sono esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  non  siano  in
possesso di uno  o  piu'  tra  i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando. 
    3. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove  sia  accertata  la
mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione nonche' la mancata osservanza  dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
    L'eventuale   esclusione   dal   concorso    verra'    comunicata
all'interessato con provvedimento motivato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
segretario generale della Giustizia amministrativa ed e' composta  da
un  magistrato  amministrativo,  che  la  presiede,  nonche'  da  due
dirigenti esperti nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice e' aggregato un  componente  per
l'accertamento del livello di conoscenza,  da  parte  del  candidato,
della lingua straniera prescelta. 
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente all'area terza. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta', qualora il  concorso
presenti un elevato  numero  di  domande,  di  effettuare  una  prova
preselettiva  ai  fini  dell'ammissione  alle  prove   scritte.   Per
l'espletamento della preselezione, l'amministrazione potra' avvalersi
anche  di  procedure  automatizzate  gestite  da  enti   o   societa'
specializzate  in  selezione  del  personale.  Il   personale   della
giustizia  amministrativa,  che  abbia  maturato   i   requisiti   di
anzianita' previsti per beneficiare della riserva dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente bando, e' ammesso direttamente alle
prove scritte. 
    2. La preselezione consistera' in una serie di  quiz  a  risposta
multipla in tema di cultura generale, diritto costituzionale, diritto
amministrativo e contabilita' di stato. 
    3. L'archivio dei  quiz  dal  quale  saranno  sorteggiati  quelli
oggetto della prova preselettiva sara' pubblicato sul sito del Formez
(http://ripam.formez.it ) venti giorni prima dell'effettuazione  delle
prove medesime. 
    4.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    5. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    6.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo. 
    7. I candidati che si presentano alla prova preselettiva dovranno
essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento  in  corso  di
validita' nonche' della  ricevuta  della  domanda  di  iscrizione  al
concorso di cui all'art. 3. 
    8. Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si adotteranno
i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
    0 punti per ogni risposta omessa; 
      - 0,33 punti per ogni risposta errata o doppia. 
    9.  Sono  ammessi  alle  prove  scritte  i  primi  280  candidati
classificatisi con maggior  punteggio  nella  prova  preselettiva.  I
candidati eventualmente classificatisi  al  duecentottantesimo  posto
con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 
    10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    11. Fatta eccezione per  il  personale  richiamato  al  comma  1,
l'assenza del candidato alla prova  preselettiva,  quale  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame, finalizzate ad  accertare  la  preparazione
culturale, la maturita' e le attitudini del candidato a  svolgere  le
mansioni del funzionario  amministrativo,  si  articoleranno  in  due
prove scritte, a contenuto teorico, ed in un colloquio. 
    2. La prima prova scritta consistera'  nello  svolgimento  di  un
elaborato, in forma sintetica,  su  argomenti  afferenti  il  diritto
costituzionale e/o il diritto amministrativo. 
    La seconda prova scritta  consistera'  nello  svolgimento  di  un
elaborato, in forma sintetica,  su  argomenti  afferenti  la  scienza
delle finanze e/o la contabilita' di stato. 
    La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore. 
    Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che  abbiano
riportato la votazione di almeno 21 trentesimi in ciascuna prova. 
    Il colloquio vertera', oltre  che  sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte, anche sulle seguenti: 
    elementi di diritto comunitario; 
    elementi di diritto civile; 
    elementi  di   diritto   penale   (reati   contro   la   Pubblica
amministrazione); 
    disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della  Pubblica
amministrazione; 
    ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali. 
    Nell'ambito del colloquio e'  valutata  anche  la  conoscenza  da
parte  del   candidato,   dell'utilizzo   dei   sistemi   applicativi
informatici di piu' comune impiego. E' inoltre  prevista  una  prova,
consistente in  esercizi  di  lettura,  traduzione  e  conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua  straniera
prescelta dal candidato. Il voto del colloquio e'  comprensivo  anche
della valutazione riferita all'accertamento  della  conoscenza  della
lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di piu' comune
impiego. 
    Il colloquio  si  intende  superato  dai  candidati  che  avranno
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    Al termine di ogni  seduta  la  commissione  forma  l'elenco  dei
candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del   voto   da   ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Valutazione finale delle prove d'esame e formazione 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma  dei  voti
conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio. 
    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal  voto  finale
complessivo conseguito da ciascun candidato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti  di
documento di riconoscimento valido e della ricevuta della domanda  di
iscrizione al concorso. 
    Nei  locali   adibiti   all'espletamento   dell'eventuale   prova
preselettiva e delle prove scritte i concorrenti non potranno portare
telefoni cellulari o altri strumenti informatici, carta da  scrivere,
appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed  altro
tipo  di  materiale  illustrativo;  ne'  potranno  portare  borse   o
contenitori similari per trasportare qualsiasi tipo di pubblicazione;
tale  materiale  dovra'  in  ogni  caso   essere   consegnato   prima
dell'inizio delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il  quale
provvedera' a restituirlo al termine delle stesse. 
    Il candidato che risulti in possesso del materiale di  cui  sopra
all'interno dei locali adibiti  alle  prove  d'esame  verra'  espulso
dalla prova in corso e conseguentemente da quella/quelle successive. 
    Per lo svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati  potranno
consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati autorizzati
dalla commissione. 
    I candidati  che  durante  lo  svolgimento  delle  prove  saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo  saranno
espulsi. 
    2. Con successivo  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi  ed  esami»  del  21
dicembre 2010 e sul  sito  internet  della  Giustizia  amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it)  verra'  data   comunicazione   dei
giorni, dell'ora e dei locali in  cui  si  svolgeranno  le  eventuali
prove preselettive o le prove scritte. 
    3. In  caso  di  effettuazione  del  quiz  di  preselezione,  con
l'avviso di cui al precedente  comma  2,  l'amministrazione  rendera'
note la data e le modalita' di pubblicazione dell'archivio  dei  quiz
da cui saranno estratti quelli oggetto della  prova  preliminare,  la
data e le modalita'  di  pubblicazione  dell'  elenco  dei  candidati
ammessi a sostenere le prove scritte, nonche' ogni altra informazione
relativa allo svolgimento delle prove medesime. 
    4. Qualora per motivi organizzativi alla  data  del  21  dicembre
2010 non sia possibile fissare il  calendario  delle  prove  d'esame,
nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' pubblicato avviso del  rinvio
ad altra data. 
    Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli  effetti.
Pertanto coloro che non sono stati esclusi  dalle  prove  concorsuali
devono presentarsi nella sede, nel giorno  e  nell'ora  prestabiliti,
per sostenere le prove d'esame. 
    5. L'avviso  per  i  candidati  che  conseguono  l'ammissione  al
colloquio sara' dato individualmente almeno venti giorni prima  della
data in cui essi debbono sostenerlo. 
    L'avviso conterra'  altresi'  l'indicazione  del  voto  riportato
dall'interessato nelle prove scritte. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
               Presentazione dei titoli di preferenza 
 
 
    Entro il termine perentorio di  quindici  giorni  decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono  presentare  direttamente  o  far  pervenire  al  Segretariato
generale della Giustizia amministrativa -  Ufficio  affari  generali,
dell'archivio generale e del personale, piazza Capo di Ferro n. 13  -
00186  Roma,  la  documentazione  in  carta  semplice  attestante  il
possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'art.  5,  comma
4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994.  I
suddetti titoli saranno valutati esclusivamente  se  gia'  dichiarati
nella domanda di iscrizione al  concorso  e  purche'  ne  risulti  il
possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    1.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  nel  limite  dei  posti  conferibili,   i
candidati utilmente collocati in graduatoria. 
    2. La graduatoria di  merito  sara'  approvata  con  decreto  del
segretario generale della  Giustizia  amministrativa  pubblicato  sul
sito       internet       della       Giustizia        amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it ). 
    3. Di tale pubblicazione sara'  data  notizia,  mediante  avviso,
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale  -
«Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    l. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso,  prima  della
stipula del contratto individuale  di  lavoro,  saranno  invitati  ad
indicare per iscritto, secondo l'ordine di preferenza  personale,  le
sedi fra quelle indicate all'art. l  del  presente  bando  presso  le
quali sono disposti ad assumere servizio. Ai  fini  dell'assegnazione
della sede, l'amministrazione terra' conto della  posizione  occupata
nella graduatoria di merito in relazione alle preferenze espresse dal
candidato e, se del caso, di quanto previsto dall'art. 21,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno ed indeterminato, ai  sensi  della  normativa  vigente  e
saranno  inquadrati  nel  profilo   di   funzionario   amministrativo
dell'area terza, fascia retributiva F1, del ruolo  del  personale  di
segreteria della Giustizia amministrativa. 
    3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. I vincitori dovranno altresi' presentare: 
      a) un certificato medico di data non antecedente a 6 mesi dalla
data  di  assunzione,  rilasciato   dall'Azienda   sanitaria   locale
competente per  territorio  o  da  un  medico  militare  in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
qualsiasi  imperfezione  fisica,  il  certificato  medico  deve  fame
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine  al
servizio. 
    Per quanto riguarda i candidati invalidi  il  certificato  medico
deve contenere, oltre ad  una  esatta  descrizione  delle  condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
lo  stato  fisico  dell'invalido  e'  compatibile  con  le   mansioni
dell'impiego di cui sopra. 
    La capacita' lavorativa del candidato disabile che si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104
e' accertata dalla commissione  di  cui  all'art.  4  della  medesima
legge. 
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori in base alla normativa vigente; 
      b)   una   dichiarazione,   sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante  che  gli  stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione non  hanno  subito  variazioni.  A  norma
dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, l'amministrazione effettuera'  idonei  controlli,  anche  a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    5. L'amministrazione si  riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    6.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. Qualora  i  medesimi  non
assumano  servizio,  senza  giustificato  motivo,  entro  il  termine
stabilito   nel   contratto   individuale   di   lavoro    decadranno
dall'assunzione. 
    7. I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato  saranno
soggetti a un periodo  di  prova  della  durata  di  quattro  mesi  e
dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo di
5 anni. 
    In ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco  o
trasferimento per un periodo minimo di cinque anni. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma l,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Formez, viale Carlo Marx n.  15  -  00137  Roma  e
presso il Segretariato  generale  della  Giustizia  amministrativa  -
Ufficio affari generali,  dell'archivio  generale  e  del  personale,
piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma per le finalita' di  gestione
del concorso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni possono essere comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003 tra i  quali  figura  il  diritto  di
accesso ai dati che lo riguardano, e  alcuni  diritti  complementari,
tra cui il diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    5. Tali diritti possono essere fatti valere nei  confronti  delle
amministrazioni richiamate al comma 1 del presente articolo. 
    Il responsabile del trattamento presso il Formez e' il  dirigente
del centro di competenza per il  reclutamento  e  la  formazione  per
l'accesso  alle  pubbliche  amministrazioni;  presso   la   Giustizia
amministrativa  e'  il  dirigente   dell'Ufficio   affari   generali,
dell'archivio generale e del personale. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto  dal  presente  bando  si  osservano,  in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali  vigenti
in  materia  di  svolgimento  di  concorsi  e  di  reclutamento   del
personale. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». 
      Roma, 28 ottobre 2010 
 
                                     Il segretario generale: Torsello