Concorso per 100 agenti penitenziari femminili (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 100
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 29-10-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  29 novembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cento posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato, ai sensi dell'articolo 16 ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-11-2010
Data Scadenza bando 29-11-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


CONCORSO   (scad.  29 novembre 2010)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cento posti  di
  allievo agente di polizia penitenziaria  femminile,  riservato,  ai
  sensi dell'articolo 16 della legge  23  agosto  2004,  n.  226,  ai
  volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 
                 DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato; 
    Vista la legge 11 luglio  1980,  n.  312,  concernente  il  nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare  dello
Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, cosi' come  modificato  dall'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato  dalla  legge
1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  200,  recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del  Corpo  di
polizia penitenziaria»; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2001,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266 »; 
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli  uffici  statali  siti
nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due  lingue  nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della  Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia  di  disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici; 
    Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei  posti  che  si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
corrispondere ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al
personale addetto alla sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche); 
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per  l'istituzione
del servizio militare professionale); 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  (Disposizioni
per  disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello   strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della  legge
14 novembre 2000, n.  331)  e  successive  modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  conseguente
coordinamento con la normativa di settore); 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri  istituzionali,
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno
capo alla diretta responsabilita' gestionale del  direttore  generale
del    personale    e    della    formazione     del     Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria; 
    Considerato che rientra nella competenza del  direttore  generale
del personale e della formazione la firma degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
finanziaria 2010»; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di  cento  allievi  agenti  della  polizia
penitenziaria femminile riservato, ai sensi dell'art. 16 della  legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della  medesima  legge,
in servizio o in congedo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E'  indetto  un  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a
complessivi cento posti di allievo agente  di  polizia  penitenziaria
femminile, riservato, ai sensi dell'art. 16  della  legge  23  agosto
2004, n. 226, ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della  medesima  legge,
che, se in servizio,  abbiano  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato
o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma  di  un  anno
nelle Forze armate. 
    2. In ragione  delle  esigenze  degli  istituti  penitenziari  il
personale  cosi'  reclutato  sara'  destinato  a  prestare   servizio
immediatamente  negli  istituti  penitenziari  posti   nei   seguenti
provveditorati  regionali  dell'Amministrazione  penitenziaria  nella
misura di seguito indicata e ferma restando la facolta' di  modifiche
con ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento delle
esigenze che dovesse verificarsi, i posti sono cosi' ripartiti: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. Numero uno posti e' riservato,  subordinatamente  al  possesso
degli  altri  requisiti,  alle  candidate  che   abbiano   conseguito
l'attestato di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione  agli  istituti
penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda le concorrenti
dovranno obbligatoriamente precisare  in  quale  lingua  (italiano  o
tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati,
qualora non coperti,  saranno  devoluti  alle  altre  concorrenti  in
ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2  dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.
752. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2010-2011. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge
relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai  pubblici
impieghi; 
      d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute
nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del  decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) altezza non inferiore a cm 161. Il rapporto  altezza-peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari,  la  distribuzione  del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare  la  robusta  costituzione  e  la   necessaria   agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
        4) visus naturale non inferiore  a  12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno; 
        5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria  media  sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
        6) l'apparato dentario deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque: 
          devono essere presenti dodici denti frontali  superiori  ed
inferiori; 
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa; 
          almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori; 
          gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti; 
          il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi; 
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    2. I suddetti requisiti debbono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono escluse dal  concorso,  le  candidate  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. 
    2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano  state
destituite dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  state
dichiarate  decadute   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia femminile delle candidate. 
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed  agli  accertamenti
concorsuali. 
    6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  escluse  di  diritto  dal
concorso con decreto  del  direttore  generale  del  personale  della
formazione. 
    7. Non sono ammesse al concorso, le candidate che abbiano  svolto
servizio nelle Forze armate esclusivamente come  volontari  in  ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA). 
    8. Non sono ammesse al concorso le candidate  che,  nello  stesso
anno, abbiano gia' presentato  domanda  di  partecipazione  ad  altri
concorsi indetti per  le  carriere  iniziali  delle  altre  Forze  di
Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo  Militare  della
Croce Rossa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dalle  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
le  candidate  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico-economica  delle
candidate. 
    4. Le candidate godono dei  diritti  di  cui  al  titolo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio  dei  concorsi  polizia  penitenziaria,
largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento. 
    5. Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente  per  la
Direzione generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei concorsi polizia penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.   Le   domande   di   partecipazione   al    concorso,    sono
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile  e
allegato al presente bando e,  altresi',  disponibile  sul  sito  web
www.polizia-penitenziaria.it 
    2. Le  sole  candidate  in  servizio  nelle  Forze  armate  quali
volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1),  impiegati  in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche  su  modello
non conforme, purche' contenente gli  stessi  dati  di  cui  al  gia'
citato allegato. 
    3.  La  domanda  sottoscritta  dalle  interessate,  deve   essere
trasmessa entro e non oltre il termine di giorni trenta, che  decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale - «Concorsi  ed  esami»,  al  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e della formazione  -  Servizio  dei  concorsi  polizia
penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 
    4. La domanda di cui al comma 3 e' inoltrata: 
      a) per il personale impiegato in Italia, al  Comando  di  Corpo
presso il quale il candidato presta servizio che provvedera' alla sua
trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo; 
      b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
alla  sua  trasmissione  con  il  mezzo  piu'  celere.  Dell'avvenuta
presentazione della domanda fara' fede  la  ricevuta  rilasciata  dal
Comando del Reparto cui essa viene presentata; 
      c) per le candidate in congedo, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3 del presente articolo.
A tal fine fara' fede  il  timbro  e  la  data  dell'Ufficio  postale
accettante. L'avviso di ricevimento dovra'  essere  conservato  dalla
candidata, al fine di  documentare  l'avvenuto  invio  della  domanda
entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di  spedizione
e sull'avviso  di  ricevimento  deve  essere  riportato  il  seguente
codice: VFP1/03; 
      d) per le candidate in congedo residenti all'estero, tramite la
competente  autorita'  diplomatica  o  consolare  che  provvedera'  a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3. 
    5. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso sono perentori. Nel computo dei  termini  si  esclude  il
giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo,  la  scadenza
e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. 
    6. Nella presentazione delle domande: 
      a) i comandi di Corpo interessati per i  militari  in  servizio
dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma  3  del
presente articolo,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al
concorso, copia conforme  dell'attestato  di  servizio  previsto  dal
decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  come  da  fac-simile  in
allegato  2,  chiuso  tassativamente  alla  data   di   scadenza   di
presentazione  delle  domande.  Domande  ed  attestati  senza  essere
spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al  comma  3
entro e non oltre  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
scadenza della domanda; 
      b) le candidate in  congedo  di  cui  al  precedente  comma  3,
lettere c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda  di
partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio  previsto
dal decreto ministeriale  28  luglio  2005,  come  da  fac-simile  in
allegato 2, rilasciato dall'ultimo reparto/ente di servizio  all'atto
del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1). 
    7.  Il  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a  disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria  inadempienza  o  ad
eventi di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. La concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda di cui all'art. 5 dopo aver  preso  visione  delle
disposizioni previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena
conoscenza. Nel  modello  deve  essere  indicata  dalla  concorrente,
nell'apposito campo «CODICE CONCORSO» in alto a  sinistra,  la  sigla
«VFP1/03». 
    2. Le aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare tempestivamente
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con  dichiarazione
sottoscritta, completa di copia fotostatica di un  proprio  documento
di identita' in corso di validita': 
      ogni variazione di indirizzo; 
      ogni cambio di Reparto di appartenenza; 
      l'eventuale congedamento da volontario in ferma  prefissata  di
un anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma  3,
dell'art. 5 del presente bando. 
    3. La concorrente, con la sottoscrizione della domanda esprime il
consenso alla raccolta  e  trattazione  dei  dati  personali  che  lo
riguardano, necessari all'espletamento  dell'iter  concorsuale  e  si
assume le responsabilita'  penali  ed  amministrative  per  eventuali
dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie  speciale  -,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -,  tutte  le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3. In nessun caso  l'Amministrazione  si  assume  responsabilita'
circa possibili disguidi  postali  derivanti  da  errate,  mancate  o
tardive  segnalazioni  di  variazione  di  recapito,   da   ritardata
ricezione da parte delle candidate di avvisi  di  convocazione  o  di
altre comunicazioni  o  ad  altre  cause  non  imputabili  a  propria
inadempienza o ad eventi di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del  presente  decreto,  nominata
con decreto del direttore generale del personale e della  formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i  funzionari  con  qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e da altri quattro funzionari
del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con  qualifica
non inferiore all'ottava ovvero un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area terza. 
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  del  ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  sono  nominati   un   presidente   supplente,   quattro
componenti supplenti e  un  segretario  supplente,  con  decreto  del
direttore generale del personale e della formazione. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione con successivo decreto puo'  essere  integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi,  munite
di un idoneo documento di riconoscimento e  fotocopia  dello  stesso,
per sostenere  la  prova  d'esame,  il  cui  superamento  costituisce
requisito necessario per la successiva  partecipazione  al  concorso,
nei  giorni  e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del  21
dicembre 2010, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio.   Detto   avviso   sara'   disponibile   anche    sul    sito
www.polizia-penitenziaria.it 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate. 
    3. Le candidate che non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati escluse dal concorso. 
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    6.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    7. La durata della prova e' stabilita dalla commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    8. La prova si  intende  superata  dalle  candidate  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    9. Ferma restando le riserve  di  cui  all'art.  1  del  presente
bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art.  11,  le  candidate  risultate  idonee  alla  prova  scritta   e
classificatesi tra le prime 500 in ordine di merito,  sono,  inoltre,
ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio  della
concorrente collocatosi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  delle
idonee al termine degli accertamenti di cui  al  successivo  art.  11
risulti inferiore al numero dei posti a  concorso,  l'Amministrazione
si  riserva  la  facolta'  di  convocare  un'ulteriore  aliquota   di
candidate risultate idonee alla prova culturale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto alle  candidate  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato  alle  candidate  di  portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. La candidata che contravviene a tali disposizioni  e'  esclusa
dal concorso. 
    4. L'esito della prova culturale e'  comunicato  unicamente  alle
candidate  ammesse  ai  successivi   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non  escluse
dalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora  che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,  alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area terza. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  le
candidate sono sottoposte  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi
del quarto comma dell'art. 107 del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti  medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Le  candidate  che   risultano   idonee   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e  composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  capo  del
dipartimento. 
    5. Avverso al  giudizio  di  non  idoneita',  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda istanza  presieduta  da  un  dirigente  medico  individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443  e  composta  da  due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione  dal  concorso  che  viene  disposta  con  decreto   del
direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. Alle candidate risultate idonee alla prova selettiva, verranno
loro trasmessi tramite posta due  modelli  appositamente  predisposti
dall'Amministrazione penitenziaria: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dalla candidata  e  consegnato  in  sede  di  esame  di  accertamento
psico-fisico ed attitudinale,  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata del proprio documento  d'identita',  con  il  quale  egli
attesti i requisiti per la  partecipazione  alle  riserve  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e  quelli  necessari  per
dimostrare  il  possesso  di  eventuali  titoli  di  precedenza   e/o
preferenza nella nomina, previsti dall'art.  5,  commi  4  e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  cosi'
come modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni  speciali  di  legge
vigenti; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1.  Ultimata  la  prova  d'esame  e  i  successivi   accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la commissione di cui all'art. 8 redige
per le sole aspiranti idonee alle  prove  la  graduatoria  di  merito
secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito indicati da desumere  dall'attestato  di
servizio previsto dal comma 4  dell'art.  5,  del  presente  bando  e
dichiarati dalle candidate in sede di  presentazione  di  domanda  di
partecipazione al concorso: 
        valutazione del periodo di servizio  svolto  in  qualita'  di
Volontario in ferma prefissata di un anno; 
        missioni in teatro operativo fuori area; 
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica; 
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        titoli di studio; 
        conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere; 
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    3. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  delle
sole candidate che abbiano superato la prova scritta  d'esame  e  che
siano   risultate   idonee   agli   accertamenti   psico-fisici    ed
attitudinali. 
    4. I titoli valutati, ed i relativi punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il  direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  previste  dall'art.  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni. 
    3.  In  caso  di  ulteriore  parita',  e'  data  preferenza  alla
candidata piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    4. La graduatoria delle vincitrici e  quella  delle  idonee  sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con
avviso di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                 Corsi di formazione e assegnazione 
 
 
    1. Le vincitrici del concorso, sono nominate allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del direttore generale del
personale e  della  formazione  e  avviati  a  frequentare  un  corso
preordinato alla loro formazione  professionale,  nei  modi  previsti
dall'art. 6 del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  e
successive modificazioni. 
    2. Superati gli esami  finali  sono  nominate  agenti  del  Corpo
stesso  e   sono   assegnate   agli   istituti   dell'Amministrazione
penitenziaria posti nelle sedi indicate nell'art. 1. 
    3. Le vincitrici del concorso  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    4. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la  frequenza  del  corso
sono dichiarate decadute dalla nomina. 
    5. Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui  al
precedente art. 1 comma 3, una volta superati gli  esami  finali  del
predetto corso di formazione,  sono  assegnate  come  prima  sede  di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli organi di
tutela. 
      Roma, 7 ottobre 2010 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita 
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