Concorso per 2 gruppo sportivo "fiamme azzurre" polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 03-09-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  4 ottobre 2010) Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 1 posto nel ruolo ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-09-2010
Data Scadenza bando 04-10-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


CONCORSO   (scad.  4 ottobre 2010)

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti per l'accesso al
  gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo di polizia  penitenziaria,
  di cui 1 posto nel ruolo maschile e 1 posto nel ruolo femminile. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.  50,  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, cosi' come  modificato  dall'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato  dalla  legge
1° febbraio 1989, n. 53, nonche'  l'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
n. 230; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n.  132,  concernente   il   «Regolamento   recante   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei  gruppi  sportivi  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (C.O.N.I.)   o   dalle
Federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme sulla tutela delle persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la nota 14 dicembre 2009,  n.  0053218,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione
Pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  del  19  ottobre  2009  questa   Amministrazione,   in
attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 523  della  legge  27
dicembre 2006, n. 226, e' stata  autorizzata  ad  assumere,  a  tempo
indeterminato, un contingente di  74  unita'  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria; 
    Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
l'accesso di complessivi due atleti, dei quali uno nel ruolo maschile
ed uno nel ruolo femminile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
alla diretta responsabilita' gestionale del  Direttore  Generale  del
Personale e della Formazione  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
Penitenziaria; 
    Considerato che rientra nella competenza del  Direttore  Generale
del Personale e della Formazione la firma degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a complessivi due
posti nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, di cui un posto  nel  ruolo
maschile ed un posto nel ruolo femminile. 
    I posti messi a concorso sono ripartiti per  discipline  sportive
nel modo seguente: 
    Ruolo maschile - un atleta riservato alla disciplina «triathlon»,
specialita'  «triathlon  olimpico  e  sprint,  duathlon   sprint   ed
acquathlon»; 
    Ruolo femminile - un atleta riservato alla disciplina «pentathlon
moderno», specialita' «programma tecnico della prova olimpica». 
    2. I vincitori del  concorso  sono  nominati  agenti  di  Polizia
penitenziaria. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) il godimento dei diritti civili e politici; 
    c) eta' non inferiore agli anni diciotto  e  non  superiore  agli
anni ventotto; 
    d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
    e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di  cui
all'art. 124 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come
modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo  17  novembre
1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge  1°  febbraio
1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2 del  decreto  legislativo  del  30
ottobre 1992, n. 443; 
    f) essere stato riconosciuto,  da  parte  del  Comitato  olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel  biennio  precedente  la  data  di
pubblicazione del presente  bando  di  concorso,  di  rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre; 
    g) idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale  al  servizio  nel
Corpo di polizia penitenziaria, in  conformita'  di  quanto  previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare: 
A) Requisiti psico-fisici: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per  le
donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza  della  massa
muscolare, la distribuzione  del  pannicolo  adiposo  e  il  trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
    4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi  quale  somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno; 
    5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente  di  meno  e  a  15
decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare  entro  il
20%); 
    6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque: 
    devono essere presenti  i  dodici  denti  frontali  superiori  ed
inferiori; 
    e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con
protesi fissa; 
    almeno due coppie contrapposte per ogni  emiarcata  tra  i  venti
denti posteriori; 
    gli elementi delle coppie possono essere  sostituiti  da  protesi
efficienti; 
    il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non  puo'
essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443; 
B) Requisiti attitudinali: 
    1) un livello evolutivo  che  consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
    2)  un  controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
    3) una capacita' intellettiva che consenta  di  far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
    4) una adattabilita' che scaturisce dal  grado  di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che  hanno  riportato  condanna  a
pena detentiva per delitti non colposi  o  sono  stati  sottoposti  a
misura di prevenzione. 
    3. Sono esclusi dal concorso i  candidati  non  in  possesso  dei
requisiti previsti nonche' i candidati  che  non  si  presentino  nel
luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per   l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle  qualita'
attitudinali. 
    4.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  non  possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per  i  motivi  di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti per la partecipazione al  concorso,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    6. Per difetto dei requisiti di cui  al  precedente  comma  sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale del Personale e
della Formazione,  l'esclusione  dei  candidati  al  concorso.  Detta
esclusione puo' avvenire in qualunque momento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al  concorso  sottoscritte  dagli
interessati e redatte su carta  semplice  devono  essere  spedite,  a
mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  esclusivamente  al
Ministero   della   Giustizia   -Dipartimento    dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione -
Concorsi di Polizia Penitenziaria Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 
    2. Le domande di cui al comma 1 devono essere  spedite  entro  il
termine perentorio di giorni trenta, che  decorre  dalla  data  della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare: 
    a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono  indicare
il cognome da nubile); 
    b) la data e il comune di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) il possesso della cittadinanza italiana; 
    e) il godimento dei diritti politici e civili nonche'  il  Comune
ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo  della  non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; 
    f) l'immunita'  da  condanne  penali  riportate  e  l'assenza  di
procedimenti penali pendenti  a  carico.  In  caso  contrario  dovra'
indicare le eventuali  condanne  penali  riportate  e/o  procedimenti
penali pendenti; 
    g)  il  possesso  del  titolo   di   studio   con   l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito; 
    h) i servizi eventualmente prestati  come  dipendenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e le  eventuali  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
    i) di essere stato riconosciuto, da parte del  Comitato  olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente  la  data  di
pubblicazione del bando di  concorso,  di  rappresentative  nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre che dovra'  essere
esplicitamente indicata. 
    4. Le domande sottoscritte  dai  candidati,  dovranno,  altresi',
contenere la corretta indicazione  del  recapito  al  quale  dovranno
essere inviate le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso  e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di  raccomandata  -
le eventuali variazioni dello stesso. 
    5.   L'Amministrazione   Penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni,  dipendente
da  inesatte  od  incomplete  indicazioni  di   recapito   da   parte
dell'aspirante  o  di  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica della concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto  d'accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti  potranno  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione  generale
del Personale e della Formazione - Il responsabile del trattamento e'
il Direttore del Servizio dei Concorsi di Polizia Penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del  presente
bando fatta eccezione per  i  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine ultimo di presentazione delle domande. 
A) Categoria I 
    Speciali riconoscimenti fino a punti 210. 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
    1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30; 
    2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25; 
    3) record mondiale punti 25; 
    4) vincitore di Coppa del mondo punti 20; 
    5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15; 
    6) record europeo punti 15; 
    7) vincitore di Coppa europea punti 12; 
    8) medaglia alle Universiadi e Giochi  del  mediterraneo  fino  a
punti 12; 
    9) campione italiano punti 12; 
    10) record italiano punti 15; 
    11) vincitore di Coppa Italia punti 10; 
    12) classificato dal  secondo  al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10; 
    13)  classificato  dall'undicesimo   al   ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5. 
B) Categoria II 
    Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea punti 2: 
    a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; 
    b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 
    2) diploma di maturita' di  scuola  media  superiore  di  secondo
grado punti 1; 
    3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti 1) e  2)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  6
predetermina i criteri necessari  per  l'attribuzione  dei  punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei  titoli  e'
composta da un dirigente penitenziario  con  qualifica  dirigenziale,
con funzioni di presidente,  dal  responsabile  del  gruppo  sportivo
Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'Associazione Sportiva Astrea  e
da altri due membri scelti tra gli appartenenti  al  ruolo  direttivo
del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore
all'ottava ovvero appartenenti all'area III. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
Corpo di polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore  alla
settima. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta in conformita' a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  anche
da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso  strutture
del  Ministero  della  Giustizia,  ovvero  individuabili  secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo  decreto
legislativo n. 443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto  di  diritto  privato,   corrispondendo   la   retribuzione
stabilita con decreto primo agosto 1995 del Ministro della  Giustizia
di concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della
Programmazione Economica. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione  medica  di  seconda  istanza  e'  composta  in
conformita' a quanto previsto dal  quarto  comma  dell'art.  107  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  ovvero  da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  dal  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e  composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
appartenenti all'area funzionale III. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  Commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  Giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso al  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  Commissione  di
seconda istanza  presieduta  da  un  dirigente  medico  individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443  e  composta  da  due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   Commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  5,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Con decreto del  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione, riconosciuta la  regolarita'  del  procedimento,  vengono
approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati  i  vincitori  e
gli   idonei   non   vincitori   del   concorso   sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1. Le graduatorie dei vincitori  e  degli  idonei  non  vincitori
saranno pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  della
Giustizia. 
    2. Di tale  pubblicazione  viene  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    1. Con decreto del  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione, i vincitori del concorso sono nominati agenti  del  Corpo
di polizia penitenziaria, ed assegnati  al  Gruppo  Sportivo  «Fiamme
Azzurre». 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Documentazione Amministrativa 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici  ed
attitudinali dovranno consegnare al personale in  sede,  due  modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione: 
    a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, che dovra' essere compilato in  ogni  sua  parte  dalla
candidata, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio
documento di identita', con il quale attesti il possesso di eventuali
titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti  dall'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente  della
Repubblica 30  ottobre  1996,  n.  693  e  dalle  altre  disposizioni
speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti; 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia. 
    3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando, e' punito ai sensi  del  codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia. 
    4. La mancata presentazione della documentazione di cui al  punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina. 
    Il presente decreto sara'  sottoposto  al  controllo  secondo  le
vigenti disposizioni legislative. 
      Roma, 5 agosto 2010 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita