Concorso per 10 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 20-07-2010
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO CONCORSO   (scad.  19 agosto 2010) Concorso per la nomina di dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti de ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-07-2010
Data Scadenza bando 19-08-2010
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO


CONCORSO   (scad.  19 agosto 2010)

Concorso per la nomina di dieci allievi agenti  del  Corpo  forestale
  dello Stato in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale. 

  
                     IL CAPO DEL CORPO FORESTALE
                             DELLO STATO

    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e
successive modificazioni;
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  ed  in  particolare
l'articolo 16  concernente,  tra  l'altro,  l'inserimento  del  Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
    Vista la legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ed  in  particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali  e  di  condotta  prescritte  per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte  Costituzionale  con  sentenza  13-28  luglio
2000, n. 391;
    Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile   1991,   n.   125,   e   successive
modificazioni, recante azioni positive  per  la  realizzazione  della
parita' uomo-donna nel lavoro;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei  requisiti  psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti  ai
ruoli del Corpo forestale  dello  Stato  che  espletano  funzioni  di
polizia ed i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale dello stesso Corpo;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del  Corpo
forestale dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni,  concernente  il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni, ed in particolare i  commi  6  e  7  dell'articolo  3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e  il
titolo preferenziale relativo all'eta';
    Vista la legge 8 luglio 1998, n.  230,  recante  nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza e la legge 6  marzo  2001,  n.  64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2  giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di  eta'  per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo  forestale  dello
Stato;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n.  445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  in  materia
di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2003,
n.  264,  recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2001, n. 155;
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali 24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo Sportivo Forestale;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  novembre
2005, n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale;
    Considerate  le  attuali  vacanze  nel  contingente  del   Gruppo
Sportivo Forestale previsto  all'articolo  1  del  citato  D.P.R.  n.
259/05;
    Visto l'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, con il quale e' stata autorizzata, tra  l'altro,  la  spesa  per
assunzioni di personale del Corpo forestale  dello  Stato,  anche  in
deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1  milione
di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 16  milioni  per
l'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite  delle  vacanze  dei
ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio  a  tali
ruoli;
    Ritenuto quindi di  bandire  un  concorso  pubblico  per  titoli,
riservato ad atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale,  per  la
nomina di dieci allievi agenti del Corpo  forestale  dello  Stato  in
qualita' di atleta del  Gruppo  Sportivo  Forestale,  da  assumere  a
valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346;

                              Decreta:


                               Art. 1


             Posti a concorso e categorie di destinatari


    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  la  nomina  di
dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in  qualita'  di
atleti del Gruppo Sportivo  Forestale,  ripartiti  nelle  discipline,
nelle  specialita'  e  nelle  categorie   di   seguito   indicate   e
riconosciuti  dal  CONI  o  dalle  Federazioni   sportive   nazionali
competenti     «atleti     di     interesse     nazionale»      nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre:
«ATLETICA  LEGGERA»  (Federazione  nazionale  competente  FIDAL)   (4
posti):
    Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella  specialita'  «3000
siepi».
    Cod. A2) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'  «Salto
in Alto».
    Cod. A3) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'  «Getto
del Peso».
    Cod. A4) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «100 m.
piani e 400 m. ostacoli h.76».
«CANOA» (Federazione nazionale competente FICK) (1 posto):
    Cod. B1)  n.  1  atleta  di  sesso  maschile  nella  categoria  «
velocita' acque piatte - K1 1000 m.».
«CANOTTAGGIO» (Federazione nazionale competente FIC) (2 posti):
    Cod. C1) n. 2 atleti di  sesso  maschile  nella  categoria  «Pesi
Leggeri».
«SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto):
    Cod. D1)  n.  1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'
«Fioretto».
«SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente FISI) (2 posti):
    Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile  nella  specialita'  «Sci
alpino:SuperG e Slalom Gigante».
    Cod.  E2)  n.  1  atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
«Biathlon».
    2. Il concorso e' riservato a coloro che alla  data  di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione  sono  riconosciuti,  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
sportive nazionali competenti, "atleti di interesse nazionale"  nella
disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta  deve,  inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'articolo 6 del presente bando;
    3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle  discipline/specialita'/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione si riserva la facolta' di  portare  gli  stessi  in
aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie
tra quelle indicate al comma 1.
    4. Resta impregiudicata la facolta', con  decreto  del  Capo  del
Corpo forestale dello Stato, di  annullare  o  revocare  il  presente
bando  di  concorso,   sospendere   o   rinviare   gli   accertamenti
concorsuali,  di  modificare  il  numero   dei   posti   disponibili,
sospendere l'ammissione al  corso  di  formazione  dei  vincitori  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale  eventuale
decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.
    5. Gli allievi agenti sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata di dodici mesi al termine  del  quale  coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti  del  Corpo  forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.

       
     

                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Per  la  partecipazione  al  concorso  l'atleta  di  interesse
nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a  trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione; 
      c) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
      d) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
      e) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione  ai
concorsi della magistratura  ordinaria,  ai  sensi  dell'articolo  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile; 
      f) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per  le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138; 
      g) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; 
      h) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  3  e  4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; 
      i) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di  leva,  per
gli aspiranti di sesso maschile; 
      l) non essere stato ammesso al servizio civile in  qualita'  di
obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile; 
      m) inesistenza di provvedimenti  di  espulsione,  destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento  da
una forza armata o di polizia o da  altra  pubblica  amministrazione,
ovvero di decadenza da un impiego  pubblico  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonche' inesistenza di  condanna  a  pena  detentiva  per
reati non colposi, di sottoposizione a misura  di  prevenzione  o  di
esclusione dall'elettorato politico attivo. 
    2. Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e  mantenuti,  salvo  quello   relativo
all'eta', sino alla  data  di  decorrenza  della  nomina  ad  allievo
agente. 
    3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di  partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti   i
requisiti  di  partecipazione  specificati  nel  bando  di  concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi  momento  ed  e'  disposta  con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte  secondo
l'apposito modello allegato, anche fotocopiabile  o  scaricabile  dal
sito Internet del Corpo forestale dello Stato  (www.corpoforestale.it
 sotto la voce concorsi) oltre che  disponibile  presso  l'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5  -
Roma. 
    2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle  ore  08.30
alle  ore  12.30,  presso  il  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello  Stato  -  Ispettorato
generale - Divisione 13a via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure  spedite
a mezzo di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: "Concorso
10  sportivi  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali  -  Corpo  forestale  dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª - via  G.  Carducci,  n.
5 - 00187 Roma". 
    3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dall'interessato solo tramite l'apposita  ricevuta  rilasciata  dalla
citata Divisione 13a o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data di presentazione e'  la  data  della  consegna,  risultante  dal
timbro apposto dalla Divisione 13ª contestualmente  sulla  domanda  e
sulla  ricevuta  rilasciata  all'interessato,  ovvero  la   data   di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. 
    4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. Non verranno  accolte  le  domande  consegnate  o
spedite oltre il termine stabilito. 
    5.  Nella  domanda,  debitamente  firmata,   l'interessato   deve
dichiarare: 
      a) il proprio cognome e nome, la data e  il  luogo  di  nascita
nonche' la residenza;  le  candidate  coniugate  devono  indicare  il
cognome da nubile; 
      b) la disciplina/specialita'/categoria  per  cui  si  concorre,
specificando il relativo codice, tra quelli elencati  all'articolo  1
comma 1, e la relativa denominazione; 
      c) di essere stato riconosciuto dal CONI, o  dalle  Federazioni
sportive   nazionali,   atleta   di   interesse    nazionale    nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre; 
      d) i titoli posseduti di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
presente bando; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento  dei
diritti politici; 
      f) il possesso delle qualita' morali e  di  condotta  stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria,  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      g) le eventuali condanne penali riportate, anche se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese le
applicazioni di  pena  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura  penale,  gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti  a
proprio   carico,   gli   eventuali   procedimenti    pendenti    per
l'applicazione  nei  suoi  confronti  di  misure   di   sicurezza   o
prevenzione, in ogni caso specificandone la natura; in caso contrario
l'aspirante dichiara l'inesistenza di qualsiasi precedente  penale  e
di qualsiasi pendenza; 
      h) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
      i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in  regola
con gli obblighi di leva e di non essere  stato  ammesso  a  prestare
servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza; 
      l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata
e di non essere mai incorso  in  provvedimenti  di  destituzione  dai
pubblici uffici o equivalenti, 
      m) gli eventuali precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; 
      n) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella  domanda
di partecipazione al concorso  risulti  il  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso. 
    7. Il candidato  che  intende  far  valere  titoli  preferenziali
previsti all'articolo 5, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e  successive  modificazioni,
gia' posseduti alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  deve
dichiararne  il   possesso,   sotto   la   propria   responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione. 
    8. Il candidato, oltre alla  residenza,  deve  indicare,  qualora
diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero  di  codice
di avviamento postale,  al  quale  il  Ministero  dovra'  inviare  le
comunicazioni concernenti il  concorso.  Ogni  successiva  variazione
dell'indirizzo scelto per  le  comunicazioni  (residenza  o  apposito
domicilio)  deve  essere  tempestivamente  comunicata,  a  mezzo   di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  seguente  indirizzo:
"Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -  Corpo
forestale dello Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione  13ª  -
Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma". 
    9. L'esclusione  dal  concorso  per  la  mancata  osservanza  dei
termini perentori di presentazione  della  domanda,  per  vizi  nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa
contenute dalle quali  emerga  il  difetto  anche  di  uno  solo  dei
prescritti requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento  ed  e'
disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. 
    10. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente   da   inesatta
indicazione di recapito da  parte  del  candidato,  o  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
               Allegati alla domanda di partecipazione 
 
 
    1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato allega
la certificazione, rilasciata dal CONI o dalle  federazioni  sportive
nazionali competenti, attestante il riconoscimento della qualifica di
atleta di interesse nazionale nella  disciplina/specialita'/categoria
per cui si concorre. 
    2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, il  candidato
allega  altresi'  alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso  la
documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di  cui   alle
categoria  I,  rilasciata  dal  CONI  o  dalle  federazioni  sportive
nazionali competenti, e quella attestante il possesso dei  titoli  di
cui alla categoria II. 
    3. I candidati che nella domanda di  partecipazione  al  concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma
7 dell'art. 3, allegano alla domanda stessa certificazione attestante
il  relativo  possesso,   anche   mediante   apposita   dichiarazione
sostitutiva sottoscritta ai sensi della normativa vigente. 
    4. Non sono presi in considerazione i titoli di cui ai commi 1, 2
e 3, dichiarati ma non documentati in allegato alla domanda. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Commissione per la valutazione dei titoli. 
 
 
    1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione  nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta: 
      un  funzionario   del   Corpo   con   qualifica   dirigenziale,
presidente; 
      il  responsabile  dell'Ufficio  di  Coordinamento  del   Gruppo
Sportivo Forestale, membro; 
      un funzionario addetto alla competente divisione del  personale
con qualifica non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto  forestale,
membro; 
      un  direttore  tecnico  di  una  sezione  sportiva  del  Gruppo
Sportivo Forestale, membro; 
      un appartenente al ruolo degli ispettori  del  Corpo  forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario. 
    2. La commissione puo'  avvalersi  altresi'  di  membri  tecnici,
appositamente nominati per la valutazione dei  titoli  delle  singole
discipline/specialita'. 
    3. La commissione procede alla valutazione dei titoli  secondo  i
criteri di cui al successivo articolo 6. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione di cui all'articolo  5  provvede,  per  ciascun
codice  di  disciplina/specialita',  a  definire  preventivamente   i
criteri  di  valutazione  dei  sottoindicati  titoli,  assegnando  il
relativo punteggio a seconda della  disciplina/specialita'/categoria,
senza superare  i  seguenti  valori  massimi  a  fianco  di  ciascuno
indicati: 
A) CATEGORIA I 
    1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;  terzo
classificato  alle  Olimpiadi;  record   olimpico;   finalista   alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 
    2)  Campione  mondiale;  secondo   classificato   al   campionato
mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25. 
    3)  Campione  mondiale  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato mondiale di categoria, terzo  classificato  al  campionato
mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria;
partecipazione al campionato mondiale di categoria;  record  mondiale
di categoria: fino a punti 20. 
    4) Vincitore assoluto di coppa del  mondo;  secondo  classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa
del mondo; finalista alla coppa del mondo;  vittoria  di  gara  della
coppa del mondo; secondo classificato in gara della coppa del  mondo;
terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla
coppa del mondo: fino a punti 20. 
    5) Campione europeo; secondo classificato al campionato  europeo;
terzo classificato al campionato  europeo;  finalista  al  campionato
europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo: fino a
punti 15. 
    6) Primo, secondo e terzo  posto  alle  Universiadi,  Giochi  del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino
a punti 12. 
    7) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano  assoluto;  terzo  classificato   al   campionato   italiano
assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato  dal  quarto  al
sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino  a
punti 12. 
    8)  Campione  italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato
dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano  di
categoria: fino a punti 10. 
    9) Componente  la  squadra  nazionale  assoluta,  partecipante  a
competizioni   ufficiali   (esclusi   raduni,   stage    preparatori,
competizioni non ufficiali), -  oltre  venticinque  convocazioni;  da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10. 
    10) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante  a
competizioni   ufficiali   (esclusi   raduni,   stage    preparatori,
competizioni non ufficiali), ‑  oltre  venticinque  convocazioni;  da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8. 
    11) Graduatoria federale  nazionale  assoluta  (o  Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per  il  2010  fara'
testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso):  classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 10. 
    12) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per  il  2010  fara'
testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso):  classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 8. 
B) CATEGORIA II 
    1) Eta'  anagrafica  alla  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al
29° anno a scalare: fino a punti 6. 
    2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la  singola
federazione  non  riporti  tale  specifica   dizione,   per   tecnico
specialista si intende un livello di tecnico superiore  a  quello  di
base): punti 1. 
    3) Diploma di laurea: punti 2; 
    4) Diploma di maturita' di  scuola  media  superiore  di  secondo
grado: punti 1, non cumulabili con quelli previsti per il diploma  di
laurea. 
    5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; 
    6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5. 
    2. La valutazione e' limitata ai titoli dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso e/o attestati con  documentazione,  del
CONI o delle federazioni sportive nazionali competenti, allegata alla
stessa. 
    3. I titoli sportivi, di cui alla categoria  I,  sono  valutabili
solo se acquisiti relativamente alla disciplina/specialita'/categoria
per cui si concorre. 
    4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo
se acquisiti nel periodo dal  1°  gennaio  2009  sino  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. Per i titoli di  manifestazioni  con  cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi  del  Mediterraneo,
Universiadi etc.), oltre a quelli  acquisiti  nel  periodo  temporale
suddetto, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente  al
1° gennaio 2009 se relativi all'ultima edizione della  manifestazione
effettuata prima della scadenza del termine di presentazione domanda. 
    5. I titoli di campionati a squadra di livello nazionale non sono
valutabili. 
    6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali  definiti
ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12, possono essere sommati  al  massimo  i
migliori 3 punteggi presentati. 
    7. Il  punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  e'
portato   a   conoscenza   dell'interessato   tramite   comunicazione
individuale oppure tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del
Corpo forestale dello Stato,  di  cui  e'  data  notizia  con  avviso
inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati,  nell'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione  dei  titoli  di  cui  all'articolo  6  per  la   singola
disciplina/specialita'/categoria, nel limite  massimo  dei  posti  da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'Amministrazione,  sono  invitati,  in   conformita'   a   quanto
stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991,  n.  132,  a  sottoporsi  agli  accertamenti  della
idoneita' fisica, agonistica e psico-attitudinale  da  parte  di  una
commissione  composta  da  quattro  medici  esperti  della   pubblica
amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato
generale. Il giudizio di idoneita' o non  idoneita',  espresso  dalla
commissione  medica,  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso. 
    2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai  quali  devono  sottoporsi  i
candidati presso le proprie  AA.SS.LL.  o  altra  struttura  pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta  giorni  antecedenti  la
convocazione. 
    3. In caso di assenza agli accertamenti  o  accertamento  di  non
idoneita' dei candidati invitati,  sono  convocati  i  candidati  che
seguono  nelle  graduatorie  dei  titoli,  in  relazione   ai   posti
disponibili. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Graduatoria degli idonei,  dichiarazione  dei  vincitori,  nomina  ad
         allievo agente ed ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato  sono  approvate  le
graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati  giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale  di
cui all'articolo 7, secondo l'ordine del punteggio  risultante  dalla
valutazione dei titoli di cui all'articolo  6  e,  in  caso  di  pari
punteggio, dalla valutazione dei titoli  preferenziali.  I  candidati
idonei inseriti nelle  graduatorie  finali,  secondo  l'ordine  delle
stesse e fino alla copertura dei posti disponibili,  sono  dichiarati
vincitori del concorso. 
    2. Il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  inviato  all'Organo  di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del  Corpo  forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data  di  pubblicazione  di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 6  decorrono  dalla
comunicazione all'interessato della norma su cui risulta  fondato  il
giudizio di non idoneita', anche qualora  effettuata  successivamente
al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono  nominati  allievi  agenti
del Corpo forestale dello Stato in  qualita'  di  atleti  del  Gruppo
Sportivo Forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di
cui all'art. 1, comma 5. 
    4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 
    5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del  concorso,  la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3,  sono,  in  ogni  caso,  da  intendersi  disposti   con   riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli  di  cui  all'articolo  9  e
comunque alla effettiva regolarita' della presentazione della domanda
di partecipazione al  concorso  nonche'  all'effettivo  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Documentazione e controlli 
 
 
    1. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  per  la
nomina ad allievo agente in qualita' di atleti  del  Gruppo  Sportivo
Forestale saranno invitati, all'atto  dell'assunzione,  a  presentare
dichiarazione  sostitutiva,  come  da  modello  che  sara'   allegato
all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  comprovante  il  possesso  dei   requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso specificati  nell'invito
stesso. La  mancata  consegna  del  documento  predetto,  o  l'omessa
regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni  dal
ricevimento dell'invito, comportera' la  decadenza  dalla  nomina  ad
allievo agente. 
    2. L'amministrazione procede ai  controlli  sul  contenuto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai  candidati.  Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal  controllo  di
cui sopra emerga la non veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate,
il dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere  e  il  suo
nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza. 
    3. Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione  si  riserva  la
facolta' di accertare il  mantenimento  dell'idoneita'  fisica  degli
allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei  verra'  revocata
la nomina ad allievo agente. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
               Corso di formazione e nomina ad agente 
 
 
    1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e'  volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso  sono
fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato. 
    2. Per quanto riguarda  disciplina  ed  istruzione,  gli  allievi
agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento  della  Scuola
del Corpo forestale dello Stato 
    3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello  Stato  compete,
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
201, il trattamento economico previsto per gli allievi  agenti  della
Polizia di Stato. 
    4. Gli allievi agenti frequentanti il  corso  che  dichiarino  di
rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con  cessazione  di
ogni rapporto con l'Amministrazione. 
    5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi  di
assenza,  nonche'  le  espulsioni  dal   corso,   sono   disciplinate
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 
    6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti  devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con  decreto
del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che  non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso  con  cessazione  di
ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che  superano
gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria  finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  prestano
giuramento. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
- Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª,
per le finalita' di gestione del concorso e  successivamente  saranno
trattati  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
d'impiego. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati medesimi potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti  di  cui  al  Titolo  II  della
citata legge, tra i  quali  il  diritto  d'accesso  ai  dati  che  lo
riguardano. 
    5. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali -  Corpo
forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale -  Divisione   13ª,
titolare del trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il
Direttore della suddetta Divisione 13ª. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
vigente normativa. 
      Roma, 9 luglio 2010 
 
                     Il capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone