Concorso per 952 allievi finanzieri ausiliari (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 952
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 18-06-2010
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  19 luglio 2010) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-06-2010
Data Scadenza bando 19-07-2010
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  19 luglio 2010)
Concorso, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di  952  allievi
  finanzieri, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23  agosto
  2004, n. 226, ai volontari delle Forze armate in  ferma  prefissata
  di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o
  in congedo. 

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista  la  legge  11  luglio   1978,   n.   382,   e   successive
modificazioni,  recante  «Norme   di   principio   sulla   disciplina
militare», e il decreto del Presidente  della  Repubblica  18  luglio
1986, n. 545, e successive modificazioni,  concernente  «Approvazione
del regolamento di disciplina militare,  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»; 
    Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo  3
della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
    Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale  sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato  14  dicembre  1995,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 20  ottobre  1999,  n.  380,  recante  «Delega  al
Governo  per   l'istituzione   del   servizio   militare   volontario
femminile»; 
    Visto il decreto legislativo 31  gennaio  2000,  n.  24,  recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  226,  recante  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo», emanato ai sensi dell'articolo 16,
comma 3, della predetta legge n. 226/2004; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008,  registrata  al  Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio  Centrale  del  Bilancio  -
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo  2008,
al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze  alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo
1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»,  introdotto  dall'articolo  2,  comma  208,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
Finanziaria 2010)»; 
    Vista  la  programmazione  quinquennale  scorrevole  relativa  al
periodo 2010-2014, predisposta ai sensi dell'articolo  16,  comma  1,
della citata legge n. 226/2004, in  base  alla  quale  l'entita'  del
personale reclutato ai sensi del presente bando, da incorporare  dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita'  di  volontario
in ferma  prefissata  quadriennale,  e'  stato  quantificato  in  266
unita'; 
    Vista la nota n. 19604  del  31  marzo  2010,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria
Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio ha inviato l'atto
di asseverazione del numero di cessazioni dal servizio  avvenute  nel
Corpo nell'anno 2009, individuando in 1244 le unita' da assumere  per
il 2010, ai sensi del citato decreto legge n. 112/2008; 
    Ritenuto di dover riservare 6 dei posti da mettere a concorso  ai
candidati in  possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un  numero  di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2010, un concorso pubblico, per  titoli
ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia
di finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004,  n.  226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1»)  ovvero  in
rafferma annuale  (c.d.  «VFP1T»)  delle  Forze  armate  che,  se  in
servizio, abbiano svolto,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione,  almeno  sei  mesi  in
tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso  tale  ferma.
Di questi: 
      a) n. 847 del contingente ordinario, di cui: 
        (1) n. 616 da immettere direttamente nel Corpo della  Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate; 
        (2) n. 231 da immettere nel Corpo della Guardia  di  finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate; 
      b) n. 105 del contingente di mare, di cui: 
        (1) n. 70 da immettere direttamente nel Corpo  della  Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: 
          n. 25 per la specializzazione «Nocchiere»; 
          n. 40 per la specializzazione «Operatore di sistema»; 
          n. 5 per la specializzazione «Motorista navale»; 
        (2) n. 35 da immettere nel Corpo della  Guardia  di  finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: 
          n. 15 per la specializzazione «Nocchiere»; 
          n. 15 per la specializzazione «Operatore di sistema»; 
          n. 5 per la specializzazione «Motorista navale». 
    2. Sei dei 616 posti di cui al comma 1, lettera  a),  punto  (1),
sono riservati, subordinatamente al possesso  degli  altri  requisiti
prescritti  dall'articolo  2,  a  coloro  che   siano   in   possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26  luglio  1976,  n.
752, riferito al diploma di istruzione secondaria di  primo  grado  o
superiore. 
    3. I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di  concorrenti  riservatari  idonei,  sono  conferiti   agli   altri
candidati iscritti nella graduatoria per i posti di cui al  comma  1,
lettera a), punto (1), secondo l'ordine della stessa. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta, consistente in  un  questionario  a  risposta
multipla; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) prova di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza. 
    6. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che: 
    a) siano  stati,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, arruolati nelle Forze armate,  ai  sensi
della legge  23  agosto  2004,  n.  226,  quali  volontari  in  ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale e, se  in  servizio,
abbiano svolto almeno sei mesi in  tale  stato  o,  se  collocati  in
congedo, abbiano concluso tale ferma; 
    b) godano dei diritti civili e politici; 
    c) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'  alla  data
del 1° gennaio 2010. Il limite massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un
periodo pari  all'effettivo  servizio  militare  prestato  fino  alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque, non superiore a tre anni; 
    d) siano in possesso del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
    e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati per  delitti  non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
    f) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
    g)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
    h) non siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici. 
    2. I suddetti requisiti, ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alle
lettere a), c), e) ed  f),  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda  e
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia
di finanza. 
    3. Non possono partecipare al concorso, i candidati che: 
    a)   nel   corrente   anno,   abbiano   presentato   domanda   di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare; 
    b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB)  ovvero  volontari  in  ferma  annuale
(VFA). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro  trenta
giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie
Speciale, allegando, per coloro che intendono fruire  dell'elevazione
del limite di eta' prevista dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),
idonea documentazione attestante  il  periodo  di  servizio  militare
prestato. 
    2. Per i residenti in  Valle  d'Aosta,  la  domanda  deve  essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui  al  comma  1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 
    3. I cittadini italiani residenti all'estero  devono  inviare  la
domanda di partecipazione  direttamente  al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba,  n.  34,
00181 ROMA/APPIO. 
    4. I militari in servizio devono presentare la domanda, entro  il
termine e con modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando  competente
per il luogo di residenza. 
    5. I militari in servizio impiegati  all'estero,  dalla  data  di
pubblicazione del presente bando fino alla scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, possono presentare, entro il termine  di
cui  al  comma  1,  la  domanda  di  partecipazione  al  Comando   di
appartenenza, che provvede a trasmetterla, con il mezzo piu'  celere,
al Centro di Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  dopo  avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data
di presentazione, fa fede la data di assunzione  a  protocollo  della
domanda da parte del Comando ricevente. 
    6. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato  1)
e disponibile presso tutti i  reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
internet http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi. 
    7. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo di raccomandata sono  accettate  soltanto
se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 
    8. Le domande di partecipazione al concorso  che,  pur  inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more,
i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
    9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma  formalmente  irregolari  ovvero  incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni  prescritte  dall'articolo  4,  sono  restituite   agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il   termine
perentorio di 5 giorni dal momento della  restituzione  dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo,  di  rispettare  il  predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 
    10.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate. 
    11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8,  9  e  10  provvede  il
Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in
Valle d'Aosta), ovvero il Centro di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, per i residenti all'estero e  per  i  militari  in  servizio
impiegati all'estero. 
    12. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato  della
Guardia di finanza dal quale  dipende  il  Reparto  che  ha  disposto
l'archiviazione ovvero al Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata
disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, entro 30  giorni  dalla  data  di  notifica,  ai  sensi
dell'articolo 2,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    13. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico; 
    b) posti per cui intende concorrere; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) di essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
    e) di non essere imputato e  di  non  aver  subito  condanne  per
delitti  non  colposi,  ne'  di  essere  sottoposto   a   misura   di
prevenzione; 
    f) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
    g) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
    h) l'eventuale possesso  dei  titoli  preferenziali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. La certificazione comprovante  il  possesso
di tali titoli deve  essere  presentata  o  fatta  pervenire  con  le
modalita' e la tempistica indicate all'articolo 15, comma 3; 
    i) di non essere stato espulso  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituito  dai  pubblici
uffici; 
    l) di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
    m)  l'indirizzo  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico; 
    n) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata  di
un anno ovvero in rafferma  annuale  con  l'indicazione  obbligatoria
delle seguenti informazioni: 
    (1) se in servizio o in congedo; 
    (2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio  (Esercito,
Marina o Aeronautica); 
    (3) le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di  congedo
da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonche' la denominazione e
la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; 
      o) di non  aver  presentato,  nel  corrente  anno,  domanda  di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare; 
      p) l'ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito,
Marina  ed  Aeronautica)  dove  svolgere,  eventualmente,  la   ferma
prefissata quadriennale in qualita' di VFP4,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3. 
    2.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere,  al  Comando  Provinciale  della
Guardia di finanza competente (ovvero  al  locale  Comando  Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al
Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,  per  i  residenti
all'estero e per i militari in servizio impiegati all'estero, i quali
non  assumono  alcuna  responsabilita'   circa   possibili   disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni  di
recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti,  inoltre,
non assumono alcuna responsabilita' in caso di  ritardata  ricezione,
da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a  disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine, essere tempestivamente comunicata agli  stessi  reparti  ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso  durante,  in  relazione
agli ulteriori elementi indicati nella domanda. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'articolo  1,  comma   2,   devono   compilare   la   domanda   di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello del titolo in base al quale  concorrono  per  tali  posti  ed
indicando la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono
sostenere la prova scritta. 
    5. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza che la prova  scritta  si  svolgera'  secondo  le
modalita' stabilite all'articolo 10. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                     Istruttoria delle domande. 
 
 
    1. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'inizio  del
corso di formazione. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per
la valutazione della prova di efficienza  fisica,  composta  da  otto
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica preliminare,  composta
da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali  medici,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei  candidati
che la sostengono in lingua tedesca, la  competente  sottocommissione
e' integrata da un ufficiale del  Corpo  qualificato  conoscitore  di
tale lingua. 
    4. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  b),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi. 
    5. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    6.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1,  lettere
b), c) e d), compilano, per ogni candidato,  un  verbale  firmato  da
tutti i componenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai  sensi  dell'articolo
2, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta  di
identita'  oppure  un  documento  di  riconoscimento  rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
      Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna  di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per  sostenere  la
prova  scritta  di  cultura  generale,  consistente  in  domande   di
italiano,  storia  ed  educazione  civica,  geografia,  aritmetica  e
geometria, riferite al programma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, presso la Legione Allievi  della  Guardia  di  finanza,  viale
Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario: 
      a) lunedi' 26 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti  il  cui
cognome inizi con le lettere da «A» a «BRI»; 
      b) lunedi' 26 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti  il  cui
cognome inizi con le lettere da «BRO» a «CIO»; 
      c) martedi' 27 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il  cui
cognome inizi con le lettere da «CIP» a «DEP»; 
      d) martedi' 27 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il  cui
cognome inizi con le lettere da «DEQ» a «FOR»; 
      e) mercoledi' 28 luglio 2010, ore 09.00 per  i  concorrenti  il
cui cognome inizi con le lettere da «FOS» a «LAM»; 
      f) mercoledi' 28 luglio 2010, ore 15.00 per  i  concorrenti  il
cui cognome inizi con le lettere da «LAN» a «MEB»; 
      g) giovedi' 29 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il  cui
cognome inizi con le lettere da «MEC» a «PAV»; 
      h) giovedi' 29 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il  cui
cognome inizi con le lettere da «PAZ» a «ROR»; 
      i) venerdi' 30 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il  cui
cognome inizi con le lettere da «ROS» a «TAO»; 
      l) venerdi' 30 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il  cui
cognome inizi con le lettere da «TAP» a «Z»; 
    2. I candidati, i cui cognomi  non  rientrino  in  nessuna  delle
tornate di convocazione di cui  al  comma  1  e  quelli  che  abbiano
richiesto nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di  voler
effettuare la  prova  scritta  in  tedesco,  devono  presentarsi  per
sostenere la prova venerdi' 30 luglio 2010, alle ore 09.00. 
    3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    4. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di: 
      a) idoneo documento di riconoscimento; 
      b) una penna biro ad inchiostro nero. 
    5. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o  altre  pubblicazioni.  Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti. 
    6. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito  internet  http://www.gdf.it/,
nella sezione relativa ai concorsi. 
    7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
scritta da parte dei candidati, sara': 
      a) disponibile, sul sito internet http://www.gdf.it/, una mappa
dell'itinerario; 
      b) allestito un servizio di trasporto, con bus  navetta,  dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale  -  Ospedale  San
Paolo» alla sede di esame e ritorno. 
    8. I concorrenti, che non si presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti,  per  sostenere  la  prova   scritta,   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova, a  norma  dell'articolo  14,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione  fissa,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per  la  valutazione  delle
prove dei candidati. 
    12. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  agli
accertamenti  di  cui  al  successivo  articolo   11,   i   candidati
classificatisi nei primi: 
      2.540 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      315 posti della graduatoria  del  contingente  di  mare,  cosi'
distinti: 
        (1) 120 per la specializzazione nocchiere; 
        (2) 165 per la specializzazione operatore di sistema; 
        (3) 30 per la specializzazione motorista navale. 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. 
    13. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un  punto
di merito da zero a trenta. 
    14.  Gli  aspiranti  che  non  ricevono  la  convocazione  per  i
successivi  accertamenti  definitivi,  entro  il  15  novembre  2010,
debbono considerarsi esclusi dal concorso. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento  di  esclusione,  se  prevista,  o
dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai  sensi
dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,
e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, entro  120  giorni  dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
Accertamento dell'idoneita' attitudinale e prova di efficienza fisica 
 
 
    1. I candidati che superano  la  prova  scritta  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  e   alla   prova   di
efficienza fisica, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano),  via  Croviana,  n.
120, nella data indicata all'atto della convocazione. 
    2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede  da
parte dei candidati, sara' allestito un servizio  di  trasporto,  con
bus navetta, con partenza dalla stazione metropolitana (Linea  B)  di
Eur Fermi. 
    3. Le prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° e 2° giorno: test e colloquio attitudinali; 
      b) 3° giorno: prova di efficienza fisica. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a  verificare
il possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il  ruolo
ambito. 
    5. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    6.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, la sottocommissione di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera b), fissa, con apposito atto, i criteri cui  attenersi  nello
svolgimento dello stesso, prevedendo la preclusione alla prosecuzione
nelle successive fasi della prova, con conseguente inidoneita', per i
candidati che nei test di cui al comma 5, lettera a), non raggiungono
determinati limiti di adeguatezza, preventivamente stabiliti. 
    7. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale sono ammessi alla prova di efficienza fisica,  mentre  i
non idonei sono esclusi dal concorso. 
    8. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1.000 m; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    9. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 2. 
    10.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1  e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  graduatorie   uniche   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 punti 0,40; 
      b) da 9,1 a 10 punti 0,60; 
      c) da 10,1 a 11 punti 0,80; 
      d) da 11,1 a 12 punti 1,00; 
      e) da 12,1 a 13 punti 1,20; 
      f) da 13,1 a 14 punti 1,60; 
      g) da 14,1 a 15 punti 2,00. 
    11. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    12. All'atto del sostenimento della  prova  fisica,  i  candidati
devono presentare, alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b), un certificato  di  idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di  validita',  rilasciato
da medici appartenenti alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale, che  esercitano,  in  tali  ambiti,  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 
    13. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    14. Ai soli fini della effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    15.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.  155,  secondo  il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate
sono escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di   temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 15 dicembre 2010. 
    16. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
      a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
      b) si infortuni prima  ovvero  durante  l'espletamento  di  una
delle  prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno   dei   membri   della
sottocommissione, 
    sentito il medico presente, provvede, con  giudizio  motivato  ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2010. 
    17. I candidati che hanno ottenuto  il  differimento  di  cui  al
comma 17 possono, qualora la temporanea indisposizione  lo  consenta,
essere  ammessi,  con  riserva,  a   sostenere   la   visita   medica
preliminare. 
    18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica dei
candidati, la  sottocommissione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera b), fissa in apposito atto i criteri  cui  attenersi  per  la
valutazione degli stessi. 
    19. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre  i  non
idonei sono esclusi dal concorso. 
    20. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera  c),
mediante  visita  medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, in Roma. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica  di  revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di   cui
all'articolo 13, commi 7, 12 e 13. La richiesta  di  ammissione  alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a  giorni  60,  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali. 
    La positivita' agli accertamenti di cui  alle  lettere  a)  e  b)
comporta l'esclusione dal concorso. 
    La positivita' all'accertamento di cui alla lettera  c)  comporta
la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e  di  laboratorio
di cui al comma 16. 
    3.  In  sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,   i
candidati dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile  in
allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo  25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
    a) lo stato di buona salute; 
    b)      la       presenza/assenza       di       deficit       di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  ai  commi  2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del  candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se  non
presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal  Centro
di Reclutamento e comunicate agli interessati. 
    5.  La  mancata  presentazione,  in   sede   di   visita   medica
preliminare, del certificato relativo all'esito  del  dosaggio  delle
IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione  dal
concorso. 
    6. I candidati sono sottoposti a visita: 
    a) neurologica; 
    b) psichiatrica; 
    c) otorinolaringoiatrica; 
    d) oculistica; 
    e) odontostomatologica; 
    f) ginecologica. 
    7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere: 
    a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; 
    b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; 
    c) acutezza visiva: 
        (1)  per  i  candidati  che  concorrono  per  il  contingente
ordinario: 
          uguale o superiore a complessivi 16/10 e  non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
          campo visivo e motilita' oculare normali; 
          visione binoculare; 
          senso cromatico normale alle matassine colorate; 
        (2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione: 
          Nocchiere: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e  non  inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno  senza
correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          Operatore di  sistema:  visus  naturale  10/10  in  ciascun
occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          Motorista navale: visus corretto 10/10 in  ciascun  occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare tre  diottrie  per
la  miopia,  tre  diottrie  per  l'ipermetropia,  una  diottria   per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione  totale  non
dovra', comunque, superare tre diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, tre diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto  con
lente cilindrica non superiore  a  una  diottria,  tre  diottrie  per
l'astigmatismo  misto  con  lente  cilindrica  non  superiore  a  una
diottria, due diottrie  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. 
    8. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali". 
    9. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle «a contatto». 
    10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) per il contingente ordinario e per il  contingente  di  mare
per le specializzazioni Nocchiere e Motorista navale: 
        1) monolaterale: 35 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 20%; 
      b) per il contingente di mare per la specializzazione Operatore
di sistema: 
        1) monolaterale: 24 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 10%. 
    12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    13. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    14. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) radiografia del torace; 
      b) dell'urina ed ematochimici; 
      c) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      d) test psico-clinici. 
    16. I concorrenti sono, eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    17. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e  13,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione. 
    18. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza  di  data  non  anteriore  a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    20. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del  decreto  ministeriale  del  17  maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
nel Corpo.  Tali  candidate  sono  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  del  15
dicembre 2010. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
     Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,  la  prova  di
efficienza  fisica  e  l'accertamento  dell'idoneita'   psico-fisica,
previsti, rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), hanno  facolta',  su  istanza  motivata,  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri,  via  della
Batteria di  Porta  Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio,  deve  essere
anticipata, via fax, al numero 06/24290674. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della  Guardia  di  finanza
competente (ovvero del locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta),  a  richiedere  nei
confronti dei candidati: 
      a) la dichiarazione del casellario giudiziale; 
      b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai  fini  della  valutazione
dei titoli di cui all'articolo 16. 
    2. I candidati che superano  la  prova  scritta,  all'atto  della
presentazione    per    sostenere    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale di cui all'articolo 11, devono produrre: 
      a)  un  estratto  della  documentazione  di  servizio  previsto
dall'articolo 14-quater, comma 2, del decreto  legislativo  8  maggio
2001, n. 215, e successive  modificazioni  (fac-simile  in  all.  4),
redatto e firmato: 
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   Comandante   del
Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'Ufficiale
Responsabile/Funzionario del  Distretto  Militare/Centro  documentale
militare competente per territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). 
    3. I candidati giudicati idonei  al  termine  degli  accertamenti
definitivi devono presentare direttamente o far pervenire ai  reparti
di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni dalla  data
di comunicazione  dell'idoneita'  stessa,  i  certificati  rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le  dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati  i  titoli  preferenziali
stabiliti  dal  D.P.R.  9  maggio  1994,   n.   487,   e   successive
modificazioni. 
    4. I  vincitori  del  concorso  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della  Batteria  di  Porta
Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, a pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  comunicazione   dell'esito   del   concorso,
l'attestato indicato nel predetto articolo 1, comma 2. 
    5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano  prodotti  in
tempo utile, anche se spediti a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal  fine,  fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    6. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
a), procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei  candidati
risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di  cui
all'articolo 12, secondo i seguenti criteri: 
      a) TITOLO DI STUDIO: 
    1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale)
punti 4; 
    2) laurea (o diploma universitario) punti 3; 
    3) diploma di istruzione di secondo grado  (durata  quinquennale)
punti 2; 
    4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1; 
    5) diploma di qualifica professionale punti 0,50. 
    Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,  e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo  quello  che
da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato; 
    b)  SERVIZIO  PRESTATO,  in  qualita'  di  volontario  in   ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale: 
      1) per ogni mese (o  frazione  di  mese  superiore  a  quindici
giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad  un  massimo  di
punti 2 punti 0,10. 
    Per i candidati ai posti relativi  al  contingente  di  mare  che
abbiano prestato servizio nella Marina  Militare  tale  punteggio  e'
raddoppiato fino ad un massimo di 4 punti; 
    2) partecipazione a una o piu'  missioni  in  territorio  estero,
fino ad un massimo di punti1: 
    (a) sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50; 
    (b) oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1; 
    c) ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA: 
    1) eccellente o giudizio equivalente punti 2; 
    2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,5; 
    3) nella media o giudizio equivalente punti 0,5; 
    4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0. 
    Nel  caso  in  cui  l'ultimo  documento  sia  costituito  da  una
«dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica»
deve essere valutato il documento immediatamente precedente; 
    d) BENEMERENZE E RICOMPENSE, fino ad un massimo di punti 3: 
    1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti 3; 
    2) medaglia d'argento al valor militare o al valor  civile  punti
2,5; 
    3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor  civile  punti
2; 
    4) croce di guerra al valor militare punti 1,5; 
    5) encomio solenne punti 1; 
    6) encomio semplice punti 0,5; 
    7) elogio punti 0,3; 
    8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a  matricola,
esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le  onorificenze
punti 0,3; 
    e) CONOSCENZA, SECONDO  STANDARD  NATO,  DI  UNA  O  PIU'  LINGUE
STRANIERE certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3: 
    1) possesso del terzo  livello -  equiparato  ad  una  somma  dei
punteggi nelle voci L (listening), W  (writing),  S  (speaking)  e  R
(reading) pari ad un minimo di 14 punti 2; 
    2) possesso del secondo livello - equiparato  ad  una  somma  dei
punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1; 
    3) possesso del primo livello  -  equiparato  ad  una  somma  dei
punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,5. 
    2. Per i candidati ai posti relativi al contingente di  mare,  la
sottocommissione  valuta  altresi'  le   seguenti   specializzazioni,
qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in
qualita' di volontario nelle Forze armate: 
    a) per coloro che concorrono per la specializzazione «Nocchiere»: 
    1) Sommozzatore punti 2; 
    2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in carena
punti 2; 
    b) per coloro che concorrono per la  specializzazione  «Operatore
di sistema»: 
    1) Radiotelegrafista punti 2; 
    2) Radarista punti 2; 
    3) Ricercatore elettronico punti 2; 
    4) Tecnico elettronico punti 2; 
    c) per coloro che concorrono per la  specializzazione  «Motorista
navale»: 
    1) Tecnico di Macchina punti 2; 
    2) Motorista Navale punti 2; 
    3) Montatore punti 2. 
    3. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il  servizio
comportano  detrazioni  dal   punteggio   totale   risultante   dalla
valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso,  secondo  le
seguenti indicazioni: 
    a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1; 
    b) per ciascun giorno di consegna punti 0,5; 
    c) per ciascun rimprovero punti 0,3. 
    Sono  presi  in  considerazione  esclusivamente  i  provvedimenti
disciplinari inflitti durante il  servizio  effettivamente  prestato,
con esclusione del corso di formazione di base (o basico). 
    4. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati  i
titoli e  le  eventuali  sanzioni,  indicati  ai  commi  1,  2  e  3,
risultanti  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    6. Prima dell'effettuazione  della  valutazione  dei  titoli,  la
competente sottocommissione fissa in  apposito  atto  i  criteri  cui
attenersi. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
a),  predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito   per   il
contingente ordinario, per ogni specializzazione del  contingente  di
mare e per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti: 
    a) alla prova scritta di cui all'articolo 10; 
    b) alla prova di efficienza fisica di cui all'articolo 11; 
    c) alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 16. 
    3.  A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e   quelle   di   cui
all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Dei concorrenti dichiarati vincitori: 
      a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi
finanzieri, secondo l'ordine  delle  rispettive  graduatorie,  previo
superamento della  visita  medica  di  incorporamento  da  parte  del
Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, i primi: 
    (1) 616 del contingente ordinario, tenendo  conto  della  riserva
dei posti di cui all'articolo 1, comma 2; 
    (2) 25 del contingente di mare, specializzazione «Nocchiere»; 
    (3) 40 del contingente di mare,  specializzazione  «Operatore  di
sistema»; 
    (4)  5  del  contingente  di  mare,  specializzazione  «Motorista
navale»; 
      b) sono ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione  per
allievi finanzieri, nell'ordine delle  rispettive  graduatorie,  dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita'  di  volontario
in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 16, comma 5, della legge 23  agosto  2004,  n.  226,  i
successivi: 
    (1) 231 del contingente ordinario; 
    (2) 15 del contingente di mare, specializzazione «Nocchiere»; 
    (3) 15 del contingente di mare,  specializzazione  «Operatore  di
sistema»; 
    (4)  5  del  contingente  di  mare,  specializzazione  «Motorista
navale». 
    2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui  al
comma 1, lettera a), il Comando Generale  della  Guardia  di  finanza
puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili: 
      a) convocando altrettanti candidati tratti da quelli di cui  al
medesimo comma 1, lettera b); 
      b)   nominando,    conseguentemente,    ulteriori    vincitori,
nell'ordine delle rispettive graduatorie. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai  sensi  del  comma  1,  la  non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono  essere  notificati  agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                 Ammissione dei volontari alla ferma 
          prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate 
 
 
    1. Le graduatorie finali  di  merito,  dopo  il  termine  di  cui
all'articolo 18, comma 2, sono inviate al Ministero  della  Difesa  -
Direzione  Generale  per  il   Personale   Militare,   che   provvede
all'ammissione dei vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b), alla ferma prefissata quadriennale  (VFP4)  nelle  Forze  armate,
secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6,  della  legge  23
agosto 2004, n. 226. 
    2. I vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), punto
(1),  sono  ammessi  alla  citata   ferma   prefissata   quadriennale
prioritariamente nell'Esercito Italiano e nell'Aeronautica  militare,
a  prescindere   dalla   preferenza   indicata   nella   domanda   di
partecipazione. 
    3. I vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), punti
(2),  (3)  e  (4),  sono  ammessi  alla   citata   ferma   prefissata
quadriennale prioritariamente nella Marina  Militare,  a  prescindere
dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 
    4.  Il  Ministero  della  Difesa  -  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare puo'  ricoprire  i  posti  resisi,  eventualmente,
disponibili,  per  rinuncia,  esclusione  o  non  idoneita'  all'atto
dell'incorporamento  in  qualita'  di  VFP4,  convocando  altrettanti
candidati idonei, nell'ordine delle rispettive  graduatorie,  dandone
comunicazione al Comando  Generale  della  Guardia  di  finanza,  che
formalizza la nomina a vincitori degli interessati. 
    5.  Ogni  ulteriore  informazione  relativa  all'ammissione   dei
volontari alla ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  potra'  essere
richiesta all'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Direzione
Generale per il Personale Militare  -  viale  dell'Esercito  n.  186,
00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
   Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) 
                 nel Corpo della Guardia di finanza 
 
 
    1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle
Forze  armate  (VFP4),  i  candidati  di  cui  all'articolo  19  sono
convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza
per essere sottoposti alla verifica del  mantenimento  dei  requisiti
psico-fisici,  tesa  a  cogliere  segni   di   eventuali   variazioni
peggiorative, intervenute nel tempo, delle  condizioni  psico-fisiche
dei candidati. 
    2. I candidati di sesso femminile devono  produrre,  in  sede  di
verifica del mantenimento dei  requisiti  psico-fisici,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza  presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Per le concorrenti che, in tale sede,  risultano  positive  al
test di gravidanza, sulla  base  dei  certificati  prodotti  o  degli
accertamenti  svolti   in   quella   stessa   sede,   la   competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del  giudizio,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo
il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. 
    4. Alla verifica di cui  al  comma  1  provvede  una  commissione
nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal  medesimo  delegata,  presieduta  da  un
ufficiale superiore del  Corpo  e  composta  da  un  ufficiale  della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri. 
    5. La commissione di  cui  al  comma  4,  prima  dell'inizio  dei
lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi. 
    6.  Il  giudizio   espresso,   immediatamente   notificato   agli
interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    8. I candidati giudicati idonei, dopo aver  completato  la  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono  immessi  nel
Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di
formazione per allievi finanzieri,  fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 6. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il candidato, regolarmente  convocato  per  la  frequenza  del
corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite i Comandi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                 Spese di partecipazione al concorso 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri 
 
 
    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore. 
    2. Gli allievi finanzieri fruiscono del  vitto,  dell'alloggio  e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
      a) per la manutenzione del vestiario; 
      b) di carattere personale e straordinario. 

        
      
                               Art. 24 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di formazione: 
      a) i finanzieri vincitori per i posti relativi  al  contingente
ordinario sono destinati nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obblighi  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo. 
      b) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente  di
mare   sono   avviati   al   corso   per   il   conseguimento   della
specializzazione  selezionata  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati  nello  specifico
comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni  interne
del Corpo. 

        
      
                               Art. 25 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando   il    sito    internet    del    Corpo    all'indirizzo
http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi. 
    2. Parimenti,  sono  pubblicati  sul  citato  sito  internet  gli
elenchi dei candidati dichiarati  idonei  alla  prova  scritta  e  le
graduatorie finali di merito. 

        
      
                               Art. 26 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  tra  i  quali  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  il  Comandante
Generale della Guardia di finanza. 
    La  presente  determinazione  sara'  inviata   agli   organi   di
controllo. 
      Roma, 10 giugno 2010 
 
                                            Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo 

        
      
                                                             Allegato 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico