Concorso

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004.

Scadenza: 23-11-2006

MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO 23 novembre 2006

Concorso  per  l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento
del  grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri
per l'anno 2004.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
    Visto   il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83,  con
particolare riferimento all'art. 30, comma 16;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 26 agosto
2004,  che  stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 14 maggio
2004, il quale fissa, per l'anno 2003 e per i successivi anni, in 985
unita'  il  numero  delle promozioni al grado di maresciallo aiutante
s.U.P.S., pari ad un trentesimo del personale del ruolo ispettori;
    Considerato  che  l'art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 198,  stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2002,
l'avanzamento  al grado di maresciallo aiutante avviene almeno per il
70%  delle  promozioni  disponibili,  ovvero  690 unita', mediante il
sistema «a scelta» e fino al 30% delle promozioni disponibili, ovvero
295 unita', mediante il sistema «a scelta per esami»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche,

                              Decreta:

                             Articolo 1
                             (requisiti)

    All'avanzamento  a scelta per esami per il conferimento del grado
di  maresciallo  aiutante  s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare,  per  l'anno  2004,  coloro  che  rivestano  il grado di
maresciallo  capo  in  servizio  permanente e con anzianita' di grado
antecedente  al  1° gennaio 2001 che ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Ministro della difesa in data 26 agosto 2004:
      a) siano  fisicamente idonei al servizio militare o siano stati
giudicati  permanentemente  non idonei in modo parziale ai servizi di
istituto;
      b) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      c) abbiano  riportato  in  sede  di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  triennio,  la  qualifica non inferiore a «NELLA
MEDIA» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi
in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del
grado;
      e) non  siano  stati  condannati con sentenza definitiva ad una
pena  non  inferiore  a  due  anni  per  delitto non colposo compiuto
mediante   comportamenti   contrari   ai   doveri  di  fedelta'  alle
Istituzioni   ovvero  lesivi  del  prestigio  dell'Amministrazione  e
dell'onore militare;
      f) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
    I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso.  I  requisiti  previsti  alle  lettere b), d), e) e f),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'Amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  chiusura  dei  lavori  della
Commissione giudicatrice.

      
                             Articolo 2
                            (promozioni)

    Ai  sensi del decreto del Ministro della difesa in data 14 maggio
2004,  il  numero delle promozioni da conferire per l'anno 2004 e' di
295 unita'.
    Le  promozioni,  da  conferire secondo l'ordine di iscrizione nel
ruolo  d'appartenenza  quale  maresciallo  capo,  avranno  decorrenza
1° gennaio  2004,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro
della difesa in data 26 agosto 2004.

      
                             Articolo 3
            (compilazione e presentazione delle domande)

    Le  domande  di partecipazione, redatte su carta semplice, devono
essere:
      indirizzate  al Ministero della difesa - Direzione Generale per
il Personale Militare - II Reparto - 5ª Divisione;
      presentate,  al  Comando  di  Reparto  o  Ente  dal  quale  gli
interessati  dipendono,  entro  il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
      trasmesse  dai Comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione,  al  Comando  Generale
dell'Arma   dei  carabinieri,  che  provvedera'  ad  inoltrarle  alla
Commissione giudicatrice per il successivo esame.
    Nel  corpo della domanda il candidato deve precisare di essere in
possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dall'art. 1 del presente
decreto, specificando espressamente di non essere rinviato a giudizio
o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.

      
                             Articolo 4
                     (istruttoria delle domande)

    Le domande devono essere:
      a) completate della data di effettiva presentazione, a cura del
Comandante di Reparto o Ente;
      b) corredate di:
        una  attestazione,  a firma del Comandante di Corpo o Ente di
appartenenza,  dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto;
        documentazione  caratteristica  e matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
        valutazione  caratteristica  (scheda  valutativa  -  rapporto
informativo  o  dichiarazione  di mancata redazione di documentazione
caratteristica)  redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta
per  esami  per il 2004» chiusa alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda;
        dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
        parere  dell'Autorita'  Giudiziaria  per  i  marescialli capi
effettivi ai reparti di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
    Alla  data  di  scadenza  del  termine per la presentazione della
domanda,  devono  essere  parificati  tutti i quadri, compresi quelli
privi  di  annotazioni,  del  foglio matricolare mod. 104, secondo la
normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto
documento.
    Le  annotazioni  o  variazioni  matricolari  devono  riferirsi ad
eventi  verificatisi  entro  la  data  di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

      
                             Articolo 5
                        (commissione d'esame)

    La  Commissione  giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami
di  cui  all'art. 5  del  citato decreto del Ministro della difesa in
data 26 agosto 2004, sara' nominata con successivo decreto.

      
                             Articolo 6
         (diario e sede di svolgimento delle prove d'esame)

    Il  diario  e  le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti,  anche  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti  alla
procedura  valutativa, da questa Direzione Generale e comunicati agli
interessati a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

      
                             Articolo 7
                           (prove d'esame)

    La  procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
      a. nel superamento di:
        - una prova basata su test culturali-tecnico/professionali;
        - una prova basata su test su materie tecnico-professionali;
      secondo i programmi allegati al presente decreto;
      b.  nella  valutazione  dei  titoli posseduti dai candidati che
hanno  conseguito  un  punteggio  di  almeno  diciotto  trentesimi in
ciascuno dei test di cui al punto a.
    La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
d'esame,  ancorche'  dovuta  a  causa  di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.

      
                             Articolo 8
                            (graduatoria)

    La  Commissione  di  cui  al  precedente  art. 5  procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro
della difesa in data 26 agosto 2004.
    A  parita'  di  punteggio  di  merito  finale  opera  l'ordine di
iscrizione in ruolo.
    La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  approvata con decreto
dirigenziale.

      
                             Articolo 9
                            (esclusione)

    La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento  motivato, escludere in ogni momento dalla procedura di
avanzamento  o  annullare la promozione di qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

      
                             Articolo 10
                (disposizioni amministrative e varie)

    Ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione
secondo  la  normativa  vigente.  I  candidati  che  non si dovessero
presentare  a  sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono
il diritto al trattamento di missione.
    L'Amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di   comunicazioni   dipendente   da  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
      Roma, 20 ottobre 2006
                        Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi
    Avverso  il  presente  provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
del  Lazio ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e  successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 2000,
n. 205,  o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica  ai  sensi  degli  articoli 8  e  seguenti del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 o 120 giorni.

      
  
      

Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004. Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004.Testo completo