Concorso

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3953 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica.

Scadenza: 21-06-2007

MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO

Concorso,  per titoli ed esami, per il reclutamento di 3953 volontari
in  ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina,
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare


                           di concerto con


                       IL COMANDANTE GENERALE
                     delle Capitanerie di porto

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545,  concernente  l'approvazione  del  Regolamento  di Disciplina
Militare;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   6 agosto   1991,   n. 255,   concernente  il
potenziamento degli organici delle Capitanerie di Porto;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizione  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni e integrazione;
    Visto  l'art. 3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativa alla
costituzione  del  Comando  Generale  del  Corpo delle Capitanerie di
Porto;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante norme
sull'attuazione  dell'art. 3  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216 in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n. 411,  nella parte
relativa  alla  fissazione  dei limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1,  comma  5,  della citata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  e previsione della possibilita' di richiedere nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
    Viste  le  direttive  tecniche  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare riguardanti l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare  nonche'  i  criteri  per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 82, recante
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni     ed    integrazioni,    recante    norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
«Disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
    Visto  il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
n. 215/2001;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226 concernente disposizioni
sulla  sospensione  anticipata  del  servizio  obbligatorio di leva e
disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma prefissata, nonche'
delega  al  Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 1° settembre 2004,
emanato  in attuazione dell'art. 6 della citata legge 23 agosto 2004,
n. 226, concernente «Disposizioni per l'arruolamento dei volontari in
ferma  prefissata  annuale  dell'Esercito,  della Marina, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica»;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, emanato
in  attuazione dell'art. 13 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226
recante  le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento
dei  volontari  in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della
Marina,   compreso   il   Corpo   delle   capitanerie   di  porto,  e
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 197 recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto    il    foglio   dello   Stato   Maggiore   della   Difesa
n. 116/3/1088/P3E.2  del  28 giugno 2006, che definisce il numero dei
posti  a  concorso per il reclutamento, per l'anno 2007, di volontari
in  ferma  prefissata  quadriennale  nell'Esercito,  nella  Marina  e
nell'Aeronautica;
    Visti  i  fogli  di coordinamento con gli Stati Maggiori di Forza
Armata  in  data  15 settembre 2006, 19 settembre 2006 e 21 settembre
2006;
    Fatta  riserva  di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando  di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare   il   numero   dei   posti   disponibili,  di  sospendere
l'ammissione   alla  ferma  dei  vincitori  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili, nonche' in ragione di
disposizioni  contenute  nella legge finanziaria per l'anno 2007 o di
ulteriori disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Posti a concorso e destinatari

    1. E'   indetto   un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento  di  3953  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale
(VFP4)   nell'Esercito,   nella   Marina,  compreso  il  Corpo  delle
Capitanerie  di  Porto,  e nell'Aeronautica, riservato a volontari in
ferma prefissata di un anno, anche in rafferma annuale, in servizio o
in congedo, appartenenti ai sottoindicati «blocchi di incorporazione»
ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
    2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) 3000  posti  nell'Esercito italiano ripartiti per le sottoindicate
immissioni:
    1ª immissione per 1000 posti:
      la  domanda  di partecipazione per la 1ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2006, nonche'
dai  VFP1  in  servizio  (anche se precedentemente congedati per fine
ferma  prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati
con  il  1°  e  2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta
giorni  a  decorrere  dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    2ª immissione per 1000 posti:
      la  domanda  di partecipazione per la 2ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2006, nonche'
dai  VFP1  in  servizio  (anche se precedentemente congedati per fine
ferma  prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati
con  il 3° e 4° blocco 2005, dal 18 dicembre 2006 ed entro il termine
perentorio del 17 gennaio 2007.
    3ª immissione per 1000 posti:
      la  domanda  di partecipazione per la 3ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1 incorporati con il 5° e 6° blocco 2006, nonche'
dai  VFP1  in  servizio  (anche se precedentemente congedati per fine
ferma  prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati
con  il  5°  e 6° blocco 2005, dal 22 maggio 2007 ed entro il termine
perentorio del 21 giugno 2007;
b) 843  posti  nella Marina Militare di cui 612 per il CEMM e 231 per
il  Corpo  delle  Capitanerie di Porto ripartiti per le sottoindicate
immissioni:
    1ª  immissione  per  281 posti di cui 204 per il CEMM e 77 per il
Corpo delle Capitanerie di Porto:
      la  domanda  di partecipazione per la 1ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1  incorporati con il 1° blocco 2006, nonche' dai
VFP1  in  servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati con il
1°  e  2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    2ª immissione  per  281  posti di cui 204 per il CEMM e 77 per il
Corpo delle Capitanerie di Porto:
    la  domanda  di  partecipazione  per la 2ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1  incorporati con il 2° blocco 2006, nonche' dai
VFP1  in  servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati con il
3°  e  4°  blocco  2005,  dal  18 dicembre  2006  ed entro il termine
perentorio del 17 gennaio 2007;
    3ª  immissione  per  281 posti di cui 204 per il CEMM e 77 per il
Corpo delle Capitanerie di Porto:
      la  domanda  di partecipazione per la 3ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1  incorporati con il 3° blocco 2006, nonche' dai
VFP1  in  servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati con il
5°  e  6°  blocco  2005,  dal  22 maggio  2007  ed  entro  il termine
perentorio del 21 giugno 2007;
c) 110 posti nell'Aeronautica Militare ripartiti per le sottoindicate
immissioni:
    1ª immissione per 37 posti:
      la  domanda  di partecipazione per la 1ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1  incorporati con il 1° blocco 2006, nonche' dai
VFP1  in  servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati con il
1°  blocco  2005  entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    2ª immissione per 36 posti:
      la  domanda  di partecipazione per la 2ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1  incorporati con il 2° blocco 2006, nonche' dai
VFP1  in  servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati con il
2°  blocco  2005, dal 18 dicembre 2006 ed entro il termine perentorio
del 17 gennaio 2007;
    3ª immissione per 37 posti:
      la  domanda  di partecipazione per la 3ª immissione puo' essere
presentata  dai  VFP1  incorporati con il 3° blocco 2006, nonche' dai
VFP1  in  servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata  di un anno), in congedo o in rafferma, incorporati con il
3° blocco 2005, dal 22 maggio 2007 ed entro il termine perentorio del
21 giugno 2007.
    3. Gli  aspiranti in atto in servizio quali VFP1, che siano stati
precedentemente  congedati da altra ferma prefissata annuale potranno
presentare  domanda  di  partecipazione alle sopraindicate immissioni
per  il  proprio  blocco di appartenenza quali VFP1 in servizio e non
quali   VFP1   appartenenti   al   blocco   dal   quale   sono  stati
precedentemente congedati.
    4. Gli  aspiranti  in  servizio  che  avendo  prodotto domanda di
partecipazione  risultino,  da dichiarazione del Comandante di Corpo,
impossibilitati  all'effettuazione  della selezione culturale perche'
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita'
operativa  a  bordo  di  unita'  in navigazione, saranno ammessi alla
selezione  culturale  ed  agli  accertamenti fisio-psico-attitudinali
relativi  alla  prima  immissione  utile.  Lo stato di impossibilita'
certificato   dal   Comandante   di   Corpo  deve  essere  unicamente
determinato  dall'effettivo impiego del militare fuori dal territorio
nazionale  o  in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione
alla data prevista di svolgimento della prova di selezione culturale.
    5. Alla   prima   immissione  utile  saranno  ammessi  anche  gli
aspiranti  che,  avendo  gia'  prodotto domanda di partecipazione per
immissioni relative al precedente bando di concorso VFP4, non abbiano
potuto  effettuare la prevista prova di selezione culturale in quanto
impiegati,  a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale
o  in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione. In questo
caso saranno applicate le disposizioni relative agli aspiranti di cui
al precedente comma 4.
    6. Nei  casi  accertati  di  personale  che,  nell'adempimento di
attivita'   operative   occorse   sia  in  territorio  nazionale  che
all'estero, per effetto di atti ostili abbia riportato ferite/lesioni
determinanti  assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta
giorni  alla  data  di  scadenza  del  termine di presentazione della
domanda  di  partecipazione  al concorso, l'Amministrazione valutera'
l'eventualita' di assicurare la partecipazione del suddetto personale
alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
    7. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  sono  perentori.  Nel computo dei termini si esclude il
giorno  iniziale  e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e'  prorogata  al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi
si computano nel termine.
    8. Non   e'   consentita,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  la
partecipazione   al  concorso  per  piu'  Forze  Armate  e/o  a  piu'
immissioni previste dal presente bando.
    9. Resta  impregiudicata,  per  l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di:
      - revocare il presente bando di concorso;
      - sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
      - modificare,  fino alla data di approvazione della graduatoria
di merito, il numero dei posti a concorso per ogni Forza Armata e per
ogni singolo blocco di immissione;
      - sospendere le immissioni nella ferma prefissata quadriennale,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero   in   applicazione  di  disposizioni  contenute  nella  legge
concernente   il  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  2007  o  di ulteriori disposizioni di contenimento della
spesa pubblica.

      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento dei volontari in ferma
prefissata  quadriennale  i  soggetti di cui al precedente art. 1, in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c)  eta'  non  inferiore  a  18  anni e non superiore a 30 anni
compiuti  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
      d)  statura  minima  di  metri  1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile,  di  metri  1,61  per  gli  aspiranti di sesso femminile e,
limitatamente alla Marina militare, non superiore a metri 1,95;
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      f)  assenza  di  sentenze  penali  di  condanna per delitti non
colposi,  anche  ai  sensi  degli  articoli 444  e  445 del codice di
procedura penale;
      g)  assenza  di  procedimenti  penali  pendenti per delitti non
colposi  e di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
      h)  assenza  di  provvedimenti di proscioglimento da precedenti
arruolamenti  nelle  Forze  Armate  secondo  le normative vigenti, ad
esclusione  dei  proscioglimenti  a  domanda, dei proscioglimenti per
perdita  permanente  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  e  dei
proscioglimenti   per  superamento  del  limite  massimo  di  licenza
straordinaria di convalescenza;
      i) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
      j)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      k)  requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2. I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso  e mantenuti, ad eccezione del limite di
eta', fino alla data di effettiva immissione.
    3.  La  mancanza  o  la  perdita  di  uno  solo  dei requisiti di
partecipazione  di  cui  al  precedente  comma  1  nonche'  di quelli
indicati al precedente art. 1, determina l'esclusione dal concorso.
    4.  La Direzione Generale per il Personale Militare puo', in ogni
momento,  escludere  dall'arruolamento  qualsiasi  aspirante  che non
risultasse in possesso dei requisiti prescritti.
    5.  I  requisiti  di cui alle precedenti lettere d), i) e j) sono
accertati  con  le  modalita'  di  cui  al  successivo art. 8 ed agli
allegati  al  presente  bando  relativi  a  ciascuna  Forza Armata; i
requisiti   di   cui   alle   lettere   f),   e   h)  sono  accertati
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000; i requisiti di cui alle lettere a), b),
c),  e)  e  g)  saranno  verificati  ai sensi dell'art. 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

      
                               Art. 3.

                Compilazione ed inoltro delle domande

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
      a) redatta  in  carta  semplice  secondo  il  modello riportato
nell'allegato   A  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  osservando  le  istruzioni  riportate  in  calce al modello
stesso;
      b) firmata  per esteso ed in forma autografa dall'aspirante (la
firma  non  richiede autenticazione); la mancata sottoscrizione della
domanda determina il non accoglimento della medesima;
      c) presentata  o  fatta  pervenire entro i termini perentori di
cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le seguenti modalita':
        - dagli  aspiranti  in  servizio,  compresi  i  militari che,
precedentemente  congedati dalla ferma prefissata di un anno siano in
atto  in  servizio per altra ferma annuale, presso il Comando/Ente di
appartenenza  che  deve  provvedere  a trasmetterla, con le modalita'
indicate  nei  rispettivi  allegati di Forza Armata e nelle circolari
applicative,  al  Ministero  della Difesa - Direzione Generale per il
Personale  Militare  - I Reparto - 4ª Divisione - 2ª Sezione - Centro
Direzionale  del  Personale  Militare,  Viale  dell'Esercito n. 186 -
c.a.p. 00143 - Roma-Cecchignola;
        - dagli   aspiranti   in   congedo   od   in  forza  assente,
personalmente  o  mediante  raccomandata con avviso di ricevimento da
indirizzarsi  al  Ministero  della Difesa - Direzione Generale per il
Personale  Militare  - I Reparto - 4ª Divisione - 2ª Sezione - Centro
Direzionale  del  Personale  Militare,  Viale  dell'Esercito n. 186 -
c.a.p. 00143 - Roma-Cecchignola;
        - gli  aspiranti  residenti  all'estero potranno inoltrare la
domanda,   entro   i  termini  sopra  indicati,  tramite  l'Autorita'
diplomatica o consolare.
    2. Per  le  domande presentate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento  la  data  di  presentazione  coincide  con  la  data  di
spedizione  comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante. Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande
che,  pur  spedite  nei termini a mezzo raccomandata, siano pervenute
all'Ente  ricevente  decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini
previsti  dall'art.  1  del  presente  bando. L'Amministrazione della
Difesa  non  assume  alcuna  responsabilita' per la mancata o tardiva
ricezione  della domanda o per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento,  dovuta  a  disguidi  postali  non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa.
    3. Le  domande  prodotte  dai  VFP1  in  servizio che siano stati
precedentemente  congedati  da  altra  ferma  prefissata  di un anno,
dovranno  essere istruite ed inoltrate secondo le modalita' stabilite
per  i  militari  in servizio, anche ai fini della individuazione del
blocco di appartenenza quali VFP1.
    4. Nella  predetta  domanda  il  concorrente,  consapevole  delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai  sensi  degli  articoli 75  e  76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
      a) cognome,  nome  e  numero di matricola (quest'ultima per gli
appartenenti alla F.A.M.M.);
      b) data e luogo di nascita;
      c) codice fiscale;
      d) di essere cittadino italiano;
      e) di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali del comune di
residenza;
      f) recapito   presso  il  quale  trasmettere  le  comunicazioni
relative  al  concorso.  Eventuali  variazioni  del suddetto recapito
dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione Generale per
il  Personale  Militare  -  I  Reparto  - 4ª Divisione - 2ª Sezione -
Centro Direzionale del Personale Militare, Viale dell'Esercito n. 186
-  c.a.p.  00143  -  Roma-Cecchignola.  L'Amministrazione  non assume
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendente da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte del concorrente, o da
mancata  ovvero  tardiva  comunicazione  di  eventuali variazioni del
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore;
      gli  aspiranti  in servizio riceveranno eventuali comunicazioni
relative  al concorso prioritariamente presso il proprio Comando/Ente
di appartenenza;
      g) data   di  decorrenza  giuridica  quale  VFP1  e  decorrenza
giuridica di eventuale precedente servizio svolto in qualita' di VFP1
e  Forza armata nella quale si presta o si e' prestato servizio quale
volontario in ferma prefissata di un anno; per la Forza armata Marina
indicare  in  quale  corpo  si presta o si e' prestato servizio quale
VFP1 (CEMM o CP);
      h) Forza  armata  per  la  quale  si intende concorrere. Per la
Forza  armata  Marina  indicare  il  corpo  per  il  quale si intende
concorrere (CEMM o CP);
      i) se  in congedo, ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo
ha  collocato  in  congedo,  la data in cui ha avuto termine la ferma
prefissata  di  un  anno  e  la  data del conseguente collocamento in
congedo con indicazione del Distretto militare o Capitaneria di Porto
di  appartenenza.  L'aspirante  in  congedo dovra', inoltre, allegare
alla domanda copia del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
      j) di   non   essere   a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimenti  penali  pendenti  a  proprio  carico; in caso contrario
dovra' indicare con apposita dichiarazione da allegare alla domanda i
procedimenti  penali  pendenti  a  carico  e  l'Autorita' Giudiziaria
presso la quale pendono i procedimenti stessi;
      k) di  non  essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;  in  caso  contrario  dovra'  indicare, con apposita
dichiarazione  da  allegare  alla domanda i procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni   precisando  la  data  del  provvedimento  stesso  e
l'Autorita' che lo ha emanato;
      l) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  (i  candidati dovranno indicare gli
eventuali  titoli  posseduti,  tra quelli indicati nella nota a tergo
della domanda);
      m) di  aver  preso conoscenza dei titoli valutabili nell'ambito
della  presente  procedura concorsuale con particolare riferimento ai
periodi relativi al servizio prestato che prevedono l'attribuzione di
specifici  punteggi  incrementali  ai candidati che concorrono per la
stessa  Forza  Armata  in  cui prestano od hanno prestato servizio in
qualita' di VFP1;
      n) di acconsentire senza riserve, ad ogni disposizione indicata
nel   bando  di  concorso,  in  particolare  di  quelle  relative  ai
ripianamenti   che   saranno   eventualmente   attuati   su  facolta'
insindacabile   dell'Amministrazione   e   nell'ambito   dei  criteri
stabiliti dal successivo art. 11;
      o) di   essere,   altresi',   consapevole   che   in   caso  di
dichiarazioni  mendaci rilasciate nel contesto della presente domanda
e  nei  documenti  ad  essa  allegati,  il  dichiarante incorre nelle
sanzioni   penali   richiamate   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 445/2000,  oltre  che  nella  decadenza  dai  benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
    5. I  candidati  in  congedo  all'atto  della presentazione della
domanda  di  partecipazione,  ai  fini  della  valutazione dei titoli
dovranno   allegare   l'estratto  della  documentazione  di  servizio
rilasciato   dal   proprio   Comando  di  appartenenza  all'atto  del
collocamento  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  7  del decreto
legislativo  19 agosto  2005, n. 197. Qualora tale estratto non fosse
in   loro  possesso  i  candidati  potranno  richiederlo  al  Comando
dell'ultima  sede  di  servizio  facendo,  eventualmente, riserva con
apposita  dichiarazione scritta da allegare alla domanda, di produrlo
nei successivi venti giorni dalla data di presentazione della domanda
di   partecipazione   al   concorso.   Potranno,  inoltre,  allegare,
autocertificazione  redatta secondo il modulo di cui in allegato B al
bando,  da  cui risulti il possesso dei titoli richiamati dall'art. 9
del bando e dai relativi allegati di Forza Armata, qualora l'estratto
della  documentazione  di  servizio  risultasse  incompleto o fossero
stati  conseguiti titoli successivamente alla data di collocamento in
congedo  e  comunque,  non  oltre  la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
    6. Per  «VFP1  in  congedo»  si  intendono  i  volontari in ferma
prefissata  di  un  anno  (anche in rafferma annuale) che siano stati
posti in congedo e che vi permangano alla data di presentazione della
domanda   di   partecipazione   al   concorso.  La  eventualita'  che
l'aspirante, alla suddetta data, sia stato successivamente richiamato
nelle  Forze  di completamento dell'Esercito non rileva ai fini della
variazione   della   suddetta   posizione  di  «congedato».  Qualora,
successivamente  al collocamento in congedo quali VFP1, gli aspiranti
siano  stati  ammessi  ad  una  ulteriore ferma prefissata di un anno
dovranno  produrre  domanda  di partecipazione al concorso secondo le
modalita'  previste  per  i militari in servizio di cui al precedente
comma 1, lettera c).
    7. Nel caso di autocertificazioni redatte ai sensi del precedente
comma  5, l'aspirante dovra' essere consapevole che sara' soggetto ai
controlli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000 che comportano, in caso di dichiarazioni mendaci:
      - l'immediata  esclusione  dalla  procedura  concorsuale  o  la
decadenza   dalla   ferma   prefissata   quadriennale,  qualora  gia'
contratta;
      -  denuncia  alla  Procura  della Repubblica per l'accertamento
delle responsabilita' penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
    8. Le   domande   incomplete   dei   dati   essenziali   e  della
documentazione  prescritta  dal  bando  determinano  l'esclusione dal
concorso che sara' disposta dalla Direzione Generale per il Personale
Militare.
    9. Le   domande   di  partecipazione  prodotte  nei  termini,  ma
formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non essenziali,
ovvero non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A
al   presente   decreto,   potranno   essere   accettate  a  giudizio
discrezionale   ed   insindacabile  dell'Amministrazione  per  essere
regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.

      
                               Art. 4.

     Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

    1. Gli  Enti/Comandi  interessati alla ricezione delle domande di
partecipazione  al concorso devono attenersi alle modalita' stabilite
nei  rispettivi  allegati  di  Forza Armata al presente bando ed alle
istruzioni   tecniche  impartite  dalla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare con apposite circolari.
    2. Per  «VFP1  in  servizio»  si  intendono  i volontari in ferma
prefissata   di  un  anno  (anche  in  rafferma  annuale),  ancorche'
precedentemente  congedati  da  altra  ferma  prefissata  annuale, in
servizio  presso  Comandi  e/o  Enti  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   alla   data  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso.  Ai  fini  del  presente  bando  non e'
considerato militare in servizio l'aspirante che, alla stessa cennata
data,  presti  servizio  nelle  Forze di Completamento dell'Esercito.
Nell'eventualita'  di collocamento in congedo in data successiva alla
presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura
concorsuale  il  Comandante  di Corpo e', comunque, tenuto a redigere
l'estratto   della   documentazione  di  servizio  sulla  base  della
documentazione  matricolare  e  caratteristica  a  tale  data  ancora
disponibile. Il Dirigente del Servizio Sanitario o l'Ufficiale Medico
del Servizio Sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere
l'attestazione  richiesta  ai fini degli accertamenti sanitari, cosi'
come  indicato,  per  i militari in servizio, negli allegati di Forza
armata  di  cui  al  presente bando. Il Comando e', inoltre, tenuto a
comunicare  al  volontario  in  congedo,  presso il recapito indicato
nella  domanda  di  partecipazione, l'eventuale convocazione presso i
Centri  di Selezione che fosse pervenuta al Comando, per i successivi
accertamenti, nelle more di tale collocamento in congedo
    3. Nei  confronti  dei  militari  in  servizio  l'estratto  della
documentazione di servizio previsto dal decreto ministeriale 8 luglio
2005  e  riportato  in  allegato  E  al  presente  bando  deve essere
compilato  dal  Comandante  di  Corpo  in ogni sua parte alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso tenendo presente che:
      a) i  titoli  richiesti  sono quelli specificati nei rispettivi
allegati di Forza armata, nel paragrafo relativo ai «Titoli»;
      b) i  titoli  conseguiti in qualita' di VFP1, anche in rafferma
annuale,   sono   quelli   relativi   alle  seguenti  voci  riportate
nell'estratto:
        - periodi di servizio;
        - ultima documentazione caratteristica;
        - situazione disciplinare;
per  cio'  che  attiene  le  rimanenti voci dell'estratto documentale
occorrera'  fare  riferimento  anche  all'eventuale documentazione di
servizio   pregressa  del  militare  che  sia  stato  precedentemente
arruolato  nelle  Forze  Armate  con  altro  status giuridico. Ove la
documentazione   di   servizio  pregressa  non  fosse  immediatamente
disponibile  ovvero  sia  necessario  integrare l'estratto qualora il
candidato  ritenga  di  essere  in possesso di titoli non certificati
nella documentazione di servizio e non immediatamente disponibili, il
militare potra', in autocertificazione, utilizzando il modello di cui
in  allegato B al bando, fornire al Comandante di Corpo i dati di cui
ritenga  essere  in  possesso  tenendo  presente che, in questo caso,
sara'  assoggettato, da parte dell'Ente di appartenenza, ai controlli
previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che
comporteranno, in caso di dichiarazioni mendaci:
        - l'immediata  esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la
decadenza   dalla   ferma   prefissata   quadriennale,  qualora  gia'
conseguita,   con  provvedimento  della  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare;
        - denuncia  alla  Procura della Repubblica per l'accertamento
delle responsabilita' penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
    4.  Per  gli  aspiranti  in  servizio  quali VFP1 che siano stati
precedentemente  congedati  da altra ferma prefissata annuale dovra',
altresi',  essere trasmesso, con le modalita' indicate nei rispettivi
allegati di Forza Armata al bando, l'estratto della documentazione di
servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP1 e
consegnato  all'atto del collocamento in congedo ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo n. 197/2005.
    5. Il Comando/Ente di appartenenza deve comunicare alla Direzione
Generale  per  il Personale Militare i nominativi degli aspiranti che
si  trovino  nelle condizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 6, nonche'
la  dichiarazione  del  Comandante di Corpo attestante la sussistenza
delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 4.

      
                               Art. 5.

                  Fasi della procedura concorsuale

    Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
      a) una prova di selezione a carattere culturale;
      b) accertamenti,   nell'ambito   di   ciascuna   Forza  Armata,
dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  comprensiva  delle prove di
efficienza fisica;
      c) valutazione dei titoli.

      
                               Art. 6.

                       Commissioni valutatrici

    1. Con   decreto   dirigenziale  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare nomina, per ciascuna Forza Armata, le Commissioni
che  devono provvedere, per ciascuna immissione, alla valutazione dei
titoli  ed  alla  redazione  delle  graduatorie  di  merito di cui ai
successivi articoli 9 e 10.
    2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da:
      a) un  Ufficiale  di  grado  non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente, con funzioni di presidente;
      b) un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore a Capitano, o grado
corrispondente;
      c) un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a Capitano o grado
corrispondente   ovvero   impiegato   civile   appartenente  all'area
professionale  «C», quale rappresentante della Direzione Generale per
il Personale Militare;
      d) uno   o   piu'   Sottufficiali  di  grado  non  inferiore  a
Maresciallo con funzioni di segretario senza diritto di voto.
    3. La  Commissione  nominata  per  la  Forza  Armata  Marina deve
prevedere  un  componente  con  diritto di voto appartenente al Corpo
delle Capitanerie di Porto.
    4. Con  decreto  dirigenziale  della  Direzione  Generale  per il
Personale Militare e', altresi', costituita la commissione interforze
che,  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto ministeriale 8 luglio 2005,
deve  presiedere  allo svolgimento della prova di selezione culturale
di  cui  al  successivo  art. 7.  Nello stesso decreto e' prevista la
costituzione di sottocommissioni ove vi fosse l'esigenza che la prova
di  selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in sedi
diverse.

      
                               Art. 7.

                    Prova di selezione culturale

    1. Per  ognuna  delle  immissioni  di cui al precedente art. 1 e'
effettuata  una  prova  di  selezione  a  carattere culturale per gli
aspiranti  alle  tre  Forze  Armate in un'unica sessione, mediante la
somministrazione  di  un  questionario,  da  espletare  in  un  tempo
predeterminato,   vertente  su  nozioni  ed  elementi  di  conoscenza
commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
    2. La  suddetta  prova  consistera'  in  100  quesiti  a risposta
multipla  ripartiti  tra  le  seguenti  materie  e  per le rispettive
percentuali sotto indicate:
      15% matematica;
      15% italiano;
      25% educazione civica;
      15% storia;
      15% geografia;
      10% scienze;
      5% inglese.
    3. Il  punteggio  ottenuto nella suddetta prova non potra' essere
superiore a 67 centesimi.
    4. Alla  predetta  prova  ciascun  aspirante  si  deve presentare
munito  di  un  valido  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato. Per lo
svolgimento  della  prova  di  selezione  culturale non e' ammessa la
consultazione   di   vocabolari,   dizionari,  testi  e  tavole,  ne'
l'utilizzo  di  supporti  elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non  e'  consentito  ai candidati, durante la prova, di comunicare in
qualunque  modo tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche'
di  ogni  altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice
per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla
prova stessa.
    5. Per  ciascuna  immissione  la  prova di selezione culturale si
svolgera' secondo le seguenti modalita':
1ª immissione:
      la  prova  di  selezione  culturale  per  la  1ª  immissione si
svolgera'  nel  luogo,  nei giorni e secondo le modalita' specificate
mediante  avviso  che  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  - del 24 novembre 2006; tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
2ª immissione:
      la  prova  di  selezione  culturale  per  la  2ª  immissione si
svolgera'  nel  luogo,  nei giorni e secondo le modalita' specificate
mediante  avviso  che  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  - del 23 febbraio 2007; tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
3ª immissione:
      la  prova  di  selezione  culturale  per  la  3ª  immissione si
svolgera'  nel  luogo,  nei giorni e secondo le modalita' specificate
mediante  avviso  che  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale - del 24 agosto 2007; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
    6. Fermo  restando  che  solo  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli
effetti, il calendario della prova culturale potra' essere consultato
anche sul sito internet www.persomil.difesa.it
    7. I  concorrenti  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza attendere
alcuna  comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale,
all'indirizzo,  nel  giorno  e  nell'ora  specificati  nel calendario
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  sopra  indicata  per ciascuna
immissione.  La  mancata presentazione alla sede d'esame nella data e
nell'ora   stabilita  e'  considerata  rinuncia  e  comporta  la  non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
    Non  sono  ammessi differimenti della data di effettuazione della
prova di selezione culturale prevista dal calendario pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale.  Ogni  istanza  in  tal senso e' da considerarsi
priva di effetto.
    8. Tutti  i  concorrenti  devono  ritenersi ammessi alla prova di
selezione  culturale  con  riserva  di  accertamento dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente bando.
    9. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
      a) gli  aspiranti  che nella graduatoria di ciascuna immissione
relativa  alla Forza Armata Esercito si siano collocati entro i primi
1800  posti. In caso di candidato collocatosi con uguale punteggio al
1800° posto, e' preferito il candidato piu' giovane di eta';
      b) gli  aspiranti  che nella graduatoria di ciascuna immissione
relativa  alla Forza Armata Marina si siano collocati entro un numero
di  posti  pari  al  doppio  di  quelli  messi  a  concorso  per ogni
immissione.  In  caso  di  candidato collocatosi con uguale punteggio
all'ultimo  posto disponibile, e' preferito il candidato piu' giovane
d'eta';
      c) gli  aspiranti  che nella graduatoria di ciascuna immissione
relativa  alla  Forza  Armata Aeronautica si siano collocati entro un
numero  di  posti  pari  a tre volte quelli messi a concorso per ogni
immissione.  In  caso  di  candidato collocatosi con uguale punteggio
all'ultimo  posto disponibile, e' preferito il candidato piu' giovane
di eta'.
    10. I suddetti aspiranti risultati idonei alla prova di selezione
culturale  sono  ammessi  alle successive fasi concorsuali secondo le
modalita' riportate nei rispettivi allegati di Forza Armata.
    11. L'elenco  dei  candidati  che  hanno  sostenuto  la  prova di
selezione  culturale con i relativi punteggi potra' essere consultato
sul sito internet www.persomil.difesa.it.

      
                               Art. 8.

        Accertamenti di cui all'art. 5, lettera b), del bando

    1. I  Centri  di  selezione  di  Forza  Armata,  sulla base degli
elenchi   predisposti  dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare,  provvedono  a  convocare  i  candidati risultati idonei ai
sensi   del   precedente   art. 7,   comma  9,  per  sottoporli  agli
accertamenti   fisio-psico-attitudinali   indicati   nei   rispettivi
allegati  di Forza Armata con i criteri e le modalita' indicati negli
allegati stessi.
    2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
        a) l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per
l'impiego  nelle  Forze  Armate in qualita' di volontario in servizio
permanente;
        b) accertamento dell'efficienza fisica;
        c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche  saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
    3. La  convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai Comandi
di  appartenenza  per  i militari in servizio, contiene l'indicazione
della  data  e dell'ora di presentazione nonche' della sede in cui si
svolgeranno   gli   accertamenti.   I  candidati  convocati  per  gli
accertamenti   prescritti  devono  esibire  un  valido  documento  di
identificazione    provvisto    di    fotografia,    rilasciato    da
Amministrazioni  dello  Stato.  Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni   di   selezione  fisio-psico-attitudinale,  di  vitto  ed
alloggio,  qualora  disponibile,  a  carico dell'Amministrazione. Gli
aspiranti  che  non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e
nel  luogo  indicati  nella  lettera di convocazione sono considerati
rinunciatari.
    4. Il  giudizio  relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo  e,  nel  caso  di  non idoneita', di non superamento o di
mancata  effettuazione  delle  prove  fisiche,  comporta l'esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
    5. Il  predetto  giudizio  sara'  reso  noto  ai candidati seduta
stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della Commissione
preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica.
    6. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di
non  idoneita'  avviene  su  delega  della  Direzione Generale per il
Personale  Militare  alle  predette  Commissioni,  ad  eccezione  dei
giudizi   emessi   dalle  Commissioni  costituite  presso  i  Reparti
dell'Esercito  per l'accertamento dell'efficienza fisica, per i quali
il  relativo  provvedimento di esclusione e' disposto dalla Direzione
Generale per il Personale Militare.
    7. Avverso  i  suddetti  giudizi  di non idoneita' che comportano
l'esclusione   dal  concorso  l'aspirante  puo'  proporre  i  ricorsi
previsti dalle disposizioni vigenti.

      
                               Art. 9.

                       Valutazione dei titoli

    1. I   titoli  da  valutare  per  ciascuna  Forza  Armata  ed  il
punteggio,  espresso  in  centesimi,  da  attribuire agli stessi sono
indicati  nei rispettivi allegati di Forza Armata. Ai sensi dell'art.
7 del decreto ministeriale 8 luglio 2005, i titoli valutabili debbono
essere  ricompresi  nelle sottoriportate tipologie, per le quali puo'
essere  attribuito  fino ad un punteggio massimo a fianco di ciascuna
indicato:
      a) periodi  di  servizio  prestati in qualita' di volontario in
ferma  prefissata  di  un  anno, anche in rafferma annuale: massimo 6
punti;
      b) missioni  sul  territorio nazionale ed all'estero: massimo 5
punti;
      c) valutazione      relativa      all'ultima     documentazione
caratteristica: massimo 12 punti;
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti;
      e) titolo di studio: massimo 2 punti;
      f) eventuali   altri   attestati,   brevetti   ed  abilitazioni
possedute,  compresa  la  conoscenza  di  lingue straniere: massimo 3
punti.
      g) le   sanzioni  disciplinari  comportano  un  decremento  dal
punteggio  complessivo  ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad
un massimo di 5 punti.
    2. La valutazione dei titoli viene effettuata, per ciascuna Forza
armata,  dalla  commissione  di  cui  al precedente art. 6 del bando,
sulla  base  dell'estratto  della  documentazione di servizio e sulla
base  delle eventuali autocertificazioni prodotte dall'interessato ed
allegate alla domanda, qualora congedato.
    3. Per  i militari in servizio l'estratto della documentazione di
servizio  previsto dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 deve essere
compilato  e certificato dal Comandante di Corpo, anche sulla base di
eventuali   autocertificazioni   presentate   dal  militare,  nonche'
sottoscritto  dall'aspirante  il quale, con la propria firma, attesta
di  aver  verificato  la  completezza  ed  esattezza  dei  dati a lui
riferiti  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della
domanda  di  partecipazione  all'immissione  prescelta  e  di  essere
consapevole  che  gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella
graduatoria di merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
    4. Per  i  militari in congedo l'estratto della documentazione di
servizio  deve  essere  quello compilato dal Comandante di Corpo alla
data del collocamento in congedo, secondo quanto previsto dall'art. 7
del decreto legislativo n. 197/2005.
    5. Sono  considerati  validi,  ai  fini della valutazione, solo i
titoli  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
della  domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata.
In particolare:
      - i   titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle  sanzioni
disciplinari   e  all'ultima  documentazione  caratteristica  debbono
essere  esclusivamente  conseguiti  nel  corso  del servizio prestato
quale VFP1, anche in rafferma annuale;
      - i  titoli  relativi  al  titolo di studio, ai riconoscimenti,
alle  ricompense  e  benemerenze,  ad  eventuali  altri  attestati  o
brevetti  ed abilitazioni possedute, possono essere valutati anche se
non  conseguiti  nel suddetto periodo di servizio quale VFP1, purche'
comunque  conseguiti  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione   delle   domande   di   partecipazione  all'immissione
considerata;
      - nei   confronti  degli  aspiranti  in  servizio  quali  VFP1,
precedentemente  congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno
presi in considerazione:
        a) i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in
qualita'  di VFP1 e certificati nell'estratto della documentazione di
servizio redatta dal Comandante di Corpo;
        b) i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto
in  qualita'  di  VFP1,  ad  esclusione di quello relativo all'ultima
documentazione    caratteristica,   riportati   nell'estratto   della
documentazione  di  servizio redatta dal Comandante di Corpo all'atto
del collocamento in congedo;
        c) i  titoli relativi al titolo di studio, ai riconoscimenti,
alle  ricompense  e  benemerenze,  ad  eventuali  altri  attestati  o
brevetti ed abilitazioni conseguiti anche nel periodo di collocamento
in congedo.
    6. Nei  confronti  dei militari impiegati in operazioni fuori dal
territorio  nazionale  o  in attivita' operativa a bordo di unita' in
navigazione  ed  ammessi alla procedura per l'immissione successiva a
quella  per  la  quale hanno presentato domanda di partecipazione, la
valutazione  avverra'  sui  titoli  comunque  acquisiti e certificati
nell'estratto  della documentazione di servizio alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  della  domanda  a suo tempo prodotta
dall'aspirante.

      
                              Art. 10.

                        Graduatorie di merito

    1.  Per  ciascuna immissione le commissioni di cui al comma 1 del
precedente  art. 6 redigono le graduatorie di merito sulla base della
somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella selezione culturale e
nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due
distinte graduatorie di merito, rispettivamente, per il CEMM e per il
Corpo  delle Capitanerie di Porto, in relazione alla domanda prodotta
dagli aspiranti.
    2.  A  parita' di punteggio e' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487  e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Tali titoli devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita'  e'  data precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi
del  comma  7  dell'art. 3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191
e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.   Le   graduatorie   di  merito  sono  approvate  con  decreti
dirigenziali  adottati  dalla  Direzione  Generale  per  il Personale
Militare.   La   graduatoria   di  merito  relativa  al  Corpo  delle
Capitanerie  di  Porto  e'  approvata  con  decreto interdirigenziale
adottato  dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare di
concerto con il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto.

      
                              Art. 11.

                          Posti non coperti

    1. L'Amministrazione  della Difesa, in relazione alle esigenze di
Forza  Armata,  si  riserva  nei  tempi da essa stabiliti la facolta'
insindacabile   di   ripianare,   in   tutto  o  in  parte,  i  posti
eventualmente non coperti:
      a) prioritariamente,  attingendo  dai  candidati  idonei  della
stessa  Forza  Armata non utilmente collocati nelle graduatorie delle
precedenti immissioni di cui al presente bando;
      b) secondariamente, incrementando il numero dei posti previsto,
per la stessa Forza Armata, per la successiva immissione;
      c) qualora,  dopo  l'espletamento delle suddette procedure, non
siano  stati  totalmente  ripianati  i  posti  previsti dal bando per
alcuna  Forza  Armata,  nella sola ultima immissione si provvede alla
relativa  copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre
Forze  Armate  non  utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le
immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di
selezione a carattere culturale di cui all'art. 7 del bando.
    2. Fermo  restando  quanto previsto al comma 1, eventuali carenze
od  esuberi  nel  Corpo  delle  Capitanerie di Porto e nel CEMM della
Marina  Militare, possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti
prioritariamente  nell'ambito  delle  graduatorie  dei  due  suddetti
Corpi, secondo le modalita' di cui in allegato Marina.
    3. Limitatamente  alla Forza Armata Marina, la Direzione Generale
per il Personale Militare nomina, per le attribuzioni delle categorie
e/o specialita' agli aspiranti idonei delle graduatorie di merito del
Corpo  delle  Capitanerie  di Porto e del CEMM, la commissione che e'
cosi' composta:
      a) un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Fregata
con funzioni di presidente;
      b) due  ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
      c) un  membro  rappresentante  la  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare.
    4. La  suddetta  Commissione  attribuisce le categorie secondo le
modalita'  di cui in allegato Marina successivamente alla definizione
delle graduatorie di cui all'art. 10 e successivamente agli eventuali
ripianamenti  attuati secondo le modalita' di cui all'allegato Marina
e secondo le esigenze di Forza Armata.

      
                              Art. 12.

            Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

    1. I  candidati  utilmente  collocati nelle graduatorie di cui al
precedente  art. 10,  nonche'  quelli  nei  confronti dei quali siano
stati  disposti  eventuali  ripianamenti  e che abbiano completato il
servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno sono
convocati  a cura della Direzione Generale per il Personale Militare,
nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli
Enti  all'uopo designati da ogni singola Forza Armata ed ammessi alla
ferma  prefissata  quadriennale  con  il  grado  di  caporale o gradi
equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
    2. L'ammissione  alla  ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli  effetti  giuridici,  dalla data di prevista presentazione presso
gli  Enti  designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di
effettiva presentazione presso i medesimi Enti.
    3. Coloro  che  non  si  presenteranno  nella data fissata per la
convocazione  saranno  considerati rinunciatari, salvo motivate cause
di  impedimento  che dovranno pervenire entro i due giorni successivi
alla  Direzione  Generale  per  il  Personale Militare - 1° Reparto -
4ª Divisone  -  2ª  Sezione.  La Direzione Generale puo' differire la
data  della  convocazione  a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi  dell'impedimento,  per  un  periodo  comunque non superiore a
quindici giorni.
    4. Gli  idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli
Enti  all'uopo designati da ogni singola Forza Armata, devono munirsi
di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto
di   fotografia   ed   in  corso  di  validita',  rilasciato  da  una
Amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
    5. Gli  idonei  convocati  rientranti  nelle  condizioni previste
dall'art.  1,  comma  4, del bando sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale  con  decorrenza  giuridica  dalla  data di convocazione
prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare
ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
    6. All'atto  della  presentazione  i  volontari  provenienti  dal
congedo   sono  sottoposti,  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio
Sanitario  dell'Ente  o di un Ufficiale Medico del Servizio Sanitario
di  riferimento,  ad  una  visita  medica  al  fine  di verificare il
mantenimento   dei   requisiti  fisici  richiesti.  Qualora  emergano
possibili motivi di inidoneita' sono immediatamente inviati presso la
Commissione  Militare  Ospedaliera competente per territorio, al fine
di  verificarne  l'idoneita'  quale  VFP4.  Nel  caso  di giudizio di
permanente  inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a venti
giorni  per  infermita'  non  dipendente  da  causa  di servizio, gli
aspiranti   sono   immediatamente   esclusi   dall'arruolamento   con
provvedimento  della  Direzione  Generale  per il Personale Militare.
Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
    7. I  volontari  in  servizio,  qualora nel corso della procedura
concorsuale  e  fino  alla  data  di presentazione, abbiano subito un
declassamento  nel  profilo  sanitario  non  dipendente  da  causa di
servizio  che  comporti  la  non  idoneita'  all'impiego  in servizio
permanente  e  risultante  da  provvedimento  medico-legale  adottato
secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi
dal  concorso  con  provvedimento  della  Direzione  Generale  per il
Personale Militare.
    9. Resta   fermo   quanto   previsto   dall'art.  3  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che
abbiano  subito  in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che   abbiano  provocato  una  permanente  inidoneita'  psico-fisica,
purche' siano stati giudicati idonei al servizio militare.

      
                              Art. 13.

                             Esclusioni

    1. La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora l'aspirante:
      a) partecipi  a  piu' procedure concorsuali riferite a ciascuna
Forza Armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando;
      b) non  sia  in possesso di uno dei requisiti di partecipazione
di  cui  all'art.  2 del bando, nonche' di quelli indicati all'art. 1
del bando;
      c) abbia  presentato  la  domanda di partecipazione al concorso
incompleta  dei  dati  essenziali richiesti dall'art. 3, comma 4, del
bando;
      d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalita' previste
all'art.  3, comma 1, lettera c), del bando o la stessa sia pervenuta
oltre  il  termine  di  scadenza  previsto  dall'art. 3, comma 2, del
bando;
      e) non abbia sottoscritto la domanda di partecipazione;
      f) non  abbia  presentato  la domanda entro i termini perentori
previsti dall'art. 1 del bando;
      g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli
Enti  indicati  nella  convocazione,  i  requisiti  di partecipazione
previsti dal bando;
      h) non  abbia  completato,  all'atto della presentazione presso
gli  Enti indicati nella convocazione, la ferma volontaria prefissata
di un anno;
      i) abbia  omesso  la  firma  o  l'abbia  apposta  non  in forma
autografa  od  in  originale,  come  prescritto dall'art. 3, comma 1,
lettera b), del bando.
    2. Nei  confronti  dei  candidati  che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli   previsti   dal   presente   decreto   sara'   disposta,  con
provvedimento  adottato  dalla  Direzione  Generale  per il Personale
Militare,  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la decadenza
dalla  ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
da ogni singola Forza Armata.

      
                              Art. 14.

       Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

    1. L'Amministrazione  procedera'  ai controlli, anche a campione,
sul   contenuto   delle   dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai
candidati.
    2. Ai  sensi  degli  articoli 75  e 76 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000 n. 445, qualora dal controllo di
cui  sopra  emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al provvedimento
emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  e  il suo
nominativo sara' segnalato all'Autorita' Giudiziaria per le azioni di
competenza.

      
                              Art. 15.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati  personali  degli aspiranti saranno raccolti per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  presso  una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti  la  gestione del
rapporto medesimo.
    2.   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento   dei   requisiti   di   partecipazione  e  per  la
valutazione  dei  titoli.  Le  medesime  informazioni potranno essere
comunicate  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche direttamente
interessate   allo   svolgimento   del   concorso  o  alla  posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto  legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai
dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti
dell'ufficiale  o  funzionario  che  sara'  nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale per
il  Personale  Militare  che  nomina,  ognuno per la parte di propria
competenza,  responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003:
      a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 3, punto
1, lettera c);
      b) i   Presidenti  delle  commissioni  valutatrici  di  cui  al
precedente art. 6;
      c) i  Presidenti delle commissioni presso i centri di selezione
di cui al precedente art. 8;
      d) il Direttore della 4ª divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare.
    Il  presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 27 settembre 2006
Il Direttore Generale Generale di Corpo d'Armata Rocco Panunzi
Il   Comandante  Generale  Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)  Luciano
Dassatti